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La Televisione Digitale accessibile

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Un nuovo accesso alle informazioni

I cittadini-utenti

Gli uomini nascono diversi per sesso, razza, classe sociale: è la società che deve renderli uguali : l'aforisma di Amartya Sen assume connotazioni del tutto particolari quando lo Stato sceglie di scendere sul campo di battaglia della comunicazione digitale, dove ogni giorno vede la nascita e la fine di idee, strumenti, applicazioni tutti finalizzati alla comunicazione. I risvolti positivi della velocità con cui  il sistema ^comunicazione^ si evolve non possono infatti far dimenticare che per sua connotazione lo Stato non conosce platee ristrette o identificabili, perchè tecnologicamente al passo con i tempi o perchè vogliose o disponibili ad adeguarsi: non è data la facoltà di escludere che il Signore accordò a Noè nel momento di chiudere le porte dell'arca [nota 1]. Dall'altro capo è in ascolto un mondo indistinto e doverosamente indistinguibile, dove tutti abbiamo lo stesso nome di cittadini. Quale che sia il tono o il volume della nostra voce, lo Stato è tenuto ad ascoltarci. Quali che siano il tono e il volume della voce dello Stato, questi devono essere perfettamente  comprensibili, per modalità e contenuti, a chiunque, nessuno escluso.

Leggi, servizi e disabilità

Che la veicolazione delle informazioni non fosse esclusiva di Internet, il legislatore l'aveva intuito sin dalla legge 150 del 7.6.2000  [nota 2], con cui si prefiggeva l'obiettivo di disciplinare in linea astratta le modalità comunicative delle pubbliche amministrazioni, nessuna esclusa: giusta l'intuizione, incompiuto il progetto, attuato più nella direzione di formare i ruoli dei comunicatori che di definire i contenuti della comunicazione, la cui veicolazione ci si preoccupava di affidare a canali ritenuti ^nuovi^, quali la " pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali " (art. 2), ma che di nuovo avevano soltanto le risorse e i soggetti beneficiari di queste. Sta di fatto che la legge 150 nulla dice in tema di accessibilità dell'informazione, anche perchè i tempi non erano ancora maturi in tal senso. Bisognava attendere l'anno del disabile (2003) perchè la rinnovata sensibilità verso i temi dell'inclusione producesse qualche effetto al di fuori della platea - tutto sommato circoscritta - degli utenti disabili su Internet, numericamente assai inferiore rispetto a quella dei medesimi soggetti in grado di utilizzare il mezzo televisivo. Così, se il Codice dell'Amministrazione Digitale [nota 3] fissa nell'accessibilità e nell'usabilità i principi che i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni centrali debbono rispettare (art. 53: v. nota 21), la legge Gasparri sul riassetto televisivo [nota 4] prevede che sia “ favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria ” (art. 4, c. 2). Espressione recepita pari pari nel recente Testo Unico della radiotelevisione [nota 5]. Di disabilità, tuttavia, la legge Gasparri e il Testo Unico della radiotelevisione parlano con riferimento ai soli " programmi televisivi ", mentre nulla dicono in ordine ai " servizi interattivi " che la legge non definisce ma che al tempo stesso impone al servizio pubblico generale radiotelevisivo di realizzare, e di realizzare con contenuti di " pubblica utilità " (art. 17, c. 2, lettera ^n^, legge Gasparri sul riassetto televiso). Se è vero che la nozione di " programma " utilizzata dal legislatore ignora la forma del contenuto veicolato e la individua nell'insieme dei contenuti connaturati da un medesimo marchio editoriale e dalla destinazione alla fruizione del pubblico (l. 112/2004, art. 2), è ragionevole immaginare che la migrazione del sistema televisivo verso la diffusione in tecnica digitale (T-DAB) consentirà di ampliare a dismisura il contenitore " programma ", così che al suo interno si possano legittimamente collocare gli stessi servizi interattivi [nota 6] . Attenzione ai disabili compresa. Insomma: la televisione è cambiata, lo dice la legge

Nuove sensibilità: per legge?

Che le cose siano cambiate - in meglio - lo conferma il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione che nel Bando per la selezione di progetti per “ Lo sviluppo dei servizi di e-government sulla piattaforma Digitale Terrestre ” [nota 7] individua tra gli obiettivi il cofinanziamento di progetti che prevedano, tra l'altro, “ la promozione di servizi di e-government erogati attraverso il digitale terrestre in particolare avendo riguardo per le fasce deboli della popolazione e verso i cittadini tendenzialmente esclusi da altri canali di fruizione dei servizi medesimi ” (art. 2). Tra i ventinove progetti selezionati [nota 8] non deve quindi stupire la presenza di interventi con target tradizionalmente stimati come poco appetibili, come i destinatari del progetti “ TV-Digitale In Comune – TV-DICO " [nota 9] e " Venezia senza barriere: Digital TV - SenzaBarriere.TV ” [nota 10]. Attenzione al problema è posta dagli stessi operatori privati , i quali cominciano a chiedersi quali siano le tipologie di “ diversa abilità ” (visiva, uditiva, motoria) e, soprattutto, quali siano le soluzioni di primo impatto che possono essere offerte in tal senso, quali, per esempio:

Attenzione dovuta ad un mero calcolo economico piuttosto che a una maturata sensibilità sociale? Sicuramente la prima: gli stessi operatori privati dicono a chiare lettere che la Televisione Digitale terrestre avrà poco o nulla in comune con i servizi offerti oggi via Internet, la cui modalità comunicativa “ peraltro distoglierebbe eccessivamente il telespettatore dalla programmazione televisiva, penalizzando sia l'audience sia gli introiti pubblicitari ” [nota 12]. Ciò che conta è tuttavia il risultato finale: garantire un'informazione fruibile ed accessibile alla platea più vasta possibile di utenti. Che poi questi ultimi tendano a coincidere sempre più con gli spettatori televisivi e questi, a loro volta, con i consumatori [nota 13] in un unicum sempre meno distinguibile, è altra storia. Ineluttabile, certo spiacevole, ma vera e del tutto comprensibile: per almeno due ragioni. La prima è che una volta subordinato l'individuo al genere, al primo non è data altra forma di sopravvivenza se non quella offerta dal mimetismo , ossia nella trasformazione “ da essere umano in membro di un'organizzazione, sacrificando le proprie potenzialità alla buona volontà e alla capacità di adattarsi a quelle organizzazioni e di ottenere una certa influenza nell'ambito di esse ” ( Horkheimer: nota 14) . La seconda è che, scrive bene Umberto Galimberti , “ quando il progresso non è più affidato […] alla contrapposizione tra uomini, ma […] all'automatismo dell'apparato che «vende» agli individui la vita che già conducono, agli individui non resta che rispondere a ciò che sentono e vedono intorno a loro, rinunciando consciamente o inconsciamente alla specificità del loro essere uomini per trasformarsi, nell'uniformità più rigorosa, in membri di un'organizzazione dove tutti riecheggiano, imitano, copiano coloro che li circondano, perché in un apparato tecnico solo la capacità di adattamento garantisce le condizioni di sopravvivenza e, all'interno dell'apparato, anche qualche possibilità di influenza” [nota 15]. In altre parole, la cittadinanza dimidiata dei " lettori di giornali, spettatori televisivi, utenti di servizi " che Giovanni Giudici tratteggiava in Un giorno come tanti  [nota 16].

Accessibilità: cosa dice la legge?

Accessibilità degli strumenti informatici: la legge 9.1.2004, n. 4

L'anno del disabile (2003) catalizzò l'attenzione sul tema dell'accessibilità di una modalità comunicativa ben definita: Internet e la veicolazione di servizi interattivi con connotati di pubblica utilità. Il risultato fu una moltitudine di proposte di legge [nota 17], di cui la più nota la Campa-Palmieri dal nome dei primi firmatari: tutte confluirono nella legge 9.1.2004, n. 4 “ Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ”, nota come ^ legge Stanca ^ dal nome del ministro proponente [nota 18]. Se la proposta a firma degli onorevoli Campa e Palmieri era incentrata sul rigido rispetto delle raccomandazioni WAI [nota 19], assunte a rango di norma, il disegno di legge ministeriale puntava a coinvolgere un ambito culturale e tecnologico più vasto includendo non solo siti Web ma anche sistemi informatici, tecnologie assistive e telelavoro. Questa ampiezza di orizzonti non ha consentito e non consente di definire facilmente l'oggetto della legge. La struttura dei dodici articoli di cui è composta è infatti un curioso mix tra l'intuizione dell'accessibilità come elemento di cittadinanza effettiva e l'utilizzo di una terminologia votata all'accessibilità più del sistema informatico che del contenuto informativo. Assente una norma al suo interno che ne definisca il campo di applicazione, la legge Stanca ha delegato ai regolamenti attuativi il compito di disciplinare in termini stringenti (requisiti) l'oggetto accessibilità che, come ovvio, non coincide con l'oggetto della legge [nota 20]. È ovvio che un quadro delineato per fattispecie e non secondo un regola generale non è soddisfacente, soprattutto nel caso in cui quest'ultima sia espressione di un principio universale: il pericolo di tralasciare eventi significativi è infatti fortissimo. Se quindi vogliamo accedere ad una definizione generale del campo di applicazione della legge 4/2004 non possiamo non affermare che, quali che siano le fattispecie espressamente regolamentate nel dettato normativo:

Il fatto che in fase di attuazione la legge declini l'espressione accessibilità nei termini pressoché esclusivi di Internet è altra cosa: si tratta di una visione degli estensori dei regolamenti, affidate ai tecnici del codice e connessa all'impostazione culturale di questi, non alla legge. Il principio fondamentale che la legge fa passare nei primi due articoli, e alla cui luce la legge e le disposizioni attuative debbono essere lette, è invece questo:

nel momento in cui vengono posti in essere servizi interattivi connotati elementi di pubblica utilità o di pubblico interesse, essi debbono essere utilizzabili da chiunque, indipendentemente dagli standard di riferimento del medium utilizzato, perché l'accessibilità intesa come standard è uno, e uno soltanto, degli aspetti dell'accessibilità come valore .

Il valore accessibilità è dunque da riferirsi all'azione, non al mezzo con cui è compiuta

Accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione centrale: il Codice dell'amministrazione digitale

Il Codice dell'amministrazione digitale affronta la questione accessibilità in un solo punto, l' art. 53 [nota 22]. La norma è espressione di un tecnica di scrittura collaudata: al suo interno definisce ambito soggettivo (le pubbliche amministrazioni centrali), ambito oggettivo (i siti internet istituzionali) e contenuto della prescrizione (rispetto dei principi di accessibilità ed usabilità). Ai fini che qui interessano vale piuttosto sottolineare un'altra norma del medesimo codice, ossia l' art. 3 . Esso stabilisce il diritto di cittadini e imprese " a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice " [nota 23]. Affermazione importante, che conferma quanto abbiamo detto in apertura, ossia che l'altra faccia del dovere della pubbliche amministrazioni di rapportarsi con il cittadino attraverso modalità interattive (si pensi alla richiesta dati integrativi della dichiarazione dei redditi via Internet tramite e-mail) è il diritto dei cittadini ad utilizzare autonomamente quegli stessi servizi quando ne abbiano necessità (si pensi alla richiesta di certificati sempre via Internet). I principi affermati dal Codice non debbono stupire. Essi vanno infatti letti all'interno della rinnovata teoria generale del diritto amministrativo: accessibilità (legge Stanca), accessibilità + usabilità (Codice p.a. digitale), reciprocità nell'utilizzo dei sistemi informatici (Codice p.a. digitale) sono infatti gli strumenti più concreti e recenti attraverso i quali il legislatore italiano ha inteso ricondurre la presenza della pubblica amministrazione su internet a principi generali di efficienza (attitudine di un'organizzazione a svolgere adeguatamente i compiti attribuitile) ed efficacia (capacità di una singola azione o provvedimento a raggiungere il risultato prestabilito). Questi, sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 [nota 24], non si esplicano nel solo prodotto dell'azione amministrativa (il provvedimento), quanto nella stessa azione (il procedimento).

Accessibilità per legge e Televisione Digitale

La televisione digitale è soggetta alla legge 4/2004?

Limitando il proprio dettato a Internet, il Codice dell'amministrazione digitale ha omesso di considerare che questa è solo una delle modalità interattive delle pubbliche amministrazioni e, per di più, quella dove il digital divide [nota 25] si preannuncia più difficile da ridurre. Tra pochi anni, solo per fare un esempio, la Televisione Digitale potrebbe offrire canali e forme di comunicazione interattive ben più incisivi e diffusi di quelli oggi disponibili: le norme potranno passare d'attualità, ma non i principi. L'estensione del principi fissati dall'articolo 53 del Codice dell'Amministrazione Digitale a qualsiasi forma di interazione delle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dai canali utilizzati, sarebbe stato un gesto molto apprezzato e particolarmente innovativo. Nell'attesa di disposizioni dedicate, la domanda è se sia legittimo invocare l'applicazione della legge Stanca a qualsiasi medium attraverso il quale vengano veicolati servizi interattivi di pubblica utilità o di pubblico interesse. La risposta è positiva per almeno due motivi. Il primo è che, come abbiamo visto, la legge Stanca mira a coinvolgere un vasto ambito culturale e tecnologico, includendo non solo siti Web ma anche sistemi informatici, tecnologie assistive e telelavoro. Il secondo è che la nozione di accessibilità fornita dalla legge non esclude alcun medium attraverso il quale i sistemi informatici siano in grado di " erogare servizi e fornire informazioni fruibili " (art. 2). C'è poi una considerazione pratica che rende più facile operare in questo senso: la legge Stanca definisce il proprio campo di applicazione solo in negativo , là dove all'art. 3, comma 2, afferma che debbono intendersi  esclusi dagli obblighi per l'accessibilità i " sistemi informatici [nota 26] destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili ". Manca un oggetto espresso, una norma analoga al dettato dell'art. 53 del Codice della p.a. digitale relativamente ai " siti istituzionali " [nota 27]. Appurato ciò, la do manda è: quali delle prescrizioni di cui è composta la legge Stanca  si possono applicare alla Televisione Digitale?  

Impianto generale della legge 4/2004

Per rispondere al quesito se la se la legge Stanca sia applicabile alla Televisione Digitale dobbiamo anzitutto definire l'impianto generale della legge, al cui interno possiamo distinguere tra:

Questo il quadro generale: l'analisi che segue è riferita a (tutte) le disposizioni contenenti fattispecie prescrittive , ossia agli obblighi di fare e di non fare , dettati per specifiche fattispecie e – in taluni casi – per specifici soggetti in materia di:

Impianto attuativo della legge 4/2004

La legge 4/2004 risulta attuata attraverso le seguenti disposizioni:

È con il decreto 1 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, che la legge è divenuta definitivamente operativa.

Tabella analitica di verifica della applicabilità della legge 4/2004 alla Televisione Digitale

art. 4, c. I

procedure per l'acquisto di beni e fornitura di servizi informatici

Certamente dovrebbe (o avrebbe dovuto) essere applicabile alla Televisione Digitale l'articolo 4 (Obblighi per l'accessibilità), il cui primo comma dispone che nelle procedure “ per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata ". Anche il richiamato articolo 11  (Requisiti tecnici) non discrimina, assegnando all'emanando decreto il compito di fissare " le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità " (lettera a): quale sia il canale comunicativo ^accessibile^ l'articolo non lo dice. A riprova della portata generale della disposizione, la lettera successiva (b) specifica espressamente che l'emanando decreto individuerà anche " le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine ", evidenziando la peculiarità dell'ambiente Internet rispetto alla declinazione del principio generale. Peccato che il decreto attuativo di cui all'art. 11 detti regole relative pressoché al solo mondo di Internet, tradendo, o comunque applicando in modo assai limitativo, le norme d'origine. Di accessibilità si parla infatti con esclusivo richiamo alla " Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet " (allegato A), alla " Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet " (allegato B), ai " Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili "(allegato C) e ai " Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale " (allegato D). Conclusioni: la disposizione è astrattamente applicabile, ma è di fatto impedita dall'applicazione che ne fa il decreto attuativo dell'articolo 11.

Art. 4, c. II

contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET

È da escludere l'applicabilità alla Televisione Digitale della norma più innovativa e controversa della legge, quell'art. 4, secondo comma, che dispone la nullità dei contratti per la realizzazione di siti internet quando non sia previsto il rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. Conclusioni: la disposizione non è applicabile.

Art. 4, c. III

concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico

La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico (art. 4, comma 3) è in teoria applicabile alla Televisione Digitale. Sembra tuttavia un pò curioso che si utilizzi la Televisione Digitale in ambito lavorativo, mentre più fattibile potrebbe essere che un privato la utilizzi per rendere un servizio pubblico. Ma anche qui ci scontriamo con la iattura dell'art. 11, limitativo per i motivi detti sopra. Conclusioni: la disposizione è astrattamente applicabile, ma è di fatto impedita dall'applicazione che ne fa il decreto attuativo dell'articolo 11.

Art. 4, c. IV

strumentazione hardware e software a disposizione del dipendente disabile

Interessante potrebbe risultare l'applicazione alla Televisione Digitale del quarto comma dell'art. 4, a norma del quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a porre " a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte ": norma dalla platea molto limitata, ma che proprio per l'espressa previsione dell'utilizzo di sistemi telematici necessariamente interattivi, parebbe foriera di sviluppi di pregio. Conclusioni: la disposizione è applicabile .

Art. 5

accessibilità degli strumenti didattici e formativi

Quanto al disposto dell'articolo 5, che estende l'applicazione della legge " al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado ", gli entusiasmi iniziali, originati dalla genericità della norma, debbono ricondursi a considerazioni di minor livello. L'espressione “ le disposizioni della presente legge si applicano ..” è infatti in sé vuota di significato e può essere colmata soltanto applicando al materiale formativo e didattico " utilizzato " - si ponga attenzione al termine - le prescrizioni e le sanzioni già contenute nella legge. Che possono essere, ad esempio, le disposizioni in tema di acquisto di beni o servizi informatici (art. 4, c. 1), di strumentazione hardware per i dipendenti disabili (art. 4, c. 4), di formazione dei pubblici dipendenti (art. 8), di responsabilità disciplinare e dirigenziale (art. 9). Ma non i contenuti dei contratti per la realizzazione di siti internet (art. 4, c. 2) o le concessioni di contributi pubblici a soggetti privati (art. 4, c. 3). Dopo di che, se si ritiene che il materiale didattico su supporto informatico debba rispettare i requisiti tecnici di cui all'articolo 11, ancora una volta torniamo sotto le forche caudine del regolamento attuativo, pensato e scritto per alcune cose ma non per altre. Conclusioni: la disposizione è solo astrattamente applicabile.

Art. 8

formazione e problematiche relative alla accessibilità e alle tecnologie assistive

Infine, quanto all'articolo 8, che impone la formazione dei pubblici dipendenti in punto accessibilità e tecnologie assistive, la norma in sé avrebbe poca o nessuna importanza ai fini che qui trattiamo, se non fosse per il comma 2, il quale afferma che la " formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili ", senza specificare quali esse siano. Conclusioni: la disposizione è applicabile .

Riordino delle riflessioni di ordine legislativo

Quali conclusioni generali è possibili trarre dall'analisi svolta nel paragrafo precedente? Almeno quattro. E cioè:

Riordino delle riflessioni di ordine generale

Se dunque la legge 4/2004 da un lato include , con pregevole intuizione, all'interno del suo campo di applicazione qualsiasi veicolo informativo reso con strumenti informatici, dall'altro contraddittoriamente esclude le tecnologie informatiche non contemplate nelle disposizioni di dettaglio. Posta a guardia del contenuto accessibilità informatica indipendentemente dal contenitore, come Polifemo la legge Stanca è in grado di presidiarne soltanto parzialmente il valore, perché gli strumenti di cui è dotata si appuntano sulla forma, non sul contenuto. Non potendo utilizzare strumenti primariamente connessi al valore oggetto della verifica, la legge si affida a strumenti di seconda scelta, fallaci per definizione nella misura in cui risultano non esaustivi, come fallace – perché inefficace -risultò il tatto cui il gigante dell'Odissea, non potendo utilizzare la vista, dovette necessariamente ricorrere per controllare che solo le pecore, e non gli uomini di Ulisse, uscissero dalla grotta. Contenitore/contenuto, veicolo/informazione: una declinazione corretta della gerarchia delle fonti avrebbe suggerito una scrittura diversa della legge. Ciò nonostante, possiamo egualmente, anche se non completamente, dirci soddisfatti dell'intuizione del legislatore in attesa che le norme applicabili indipendentemente dal medium utilizzato vengano implementate attraverso le opportune modifiche ed integrazioni al Regolamento (art. 10) e al decreto attuativo (art. 11), così da renderle effettive anche per la Televisione Digitale. La speranza è che ciò avvenga prima che i magnificati servizi interattivi facciano il loro ingresso nelle nostre case.

Il futuro: la direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line

Nel panorama dell'attuazione della legge 4/2004 resa attraverso normative tecniche sempre più stringenti e sempre meno vicine ai principi universali che la legge fondano, brilla la Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti del 27 luglio 2005, a firma del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro per la funzione pubblica [nota 31]. Aliena da tecnicismi, ben scritta, “culturalmente molto più avanzata di tutti i documenti precedenti” [nota 32]. Il punto che interessa la televisione digitale è il paragrafo 3 Classificazione dei servizi on line e approccio multicanale , dove si dicono cose molto interessanti. Ossia che:

Niente di straordinario: ma fa piacere vedere confermato in sede istituzionale che i criteri di qualità - che altro non sono che l'esplicazione dei principi generalissimi dei principi efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa - sono valori universali, certamente declinabili in forme diverse a seconda del canale utilizzato, senza che mai tali derivazioni possano assurgere a valori di per di sé fissi ed universali, rigidissime liturgie di un credo che vive della pretesa della applicazione delle regole in modo autocratico.

Conclusioni

Nel 1964 Marshall Mc Luhan definiva la televisione “ il gigante timido ” [nota 33]. all'approssimarsi della conversione al segnale digitale l'assunto va rivisto, perché di timidezza può darsi che ne rimanga ben poca. Dobbiamo tuttavia essere realistici: interattività non fa necessariamente rima con accessibilità, e di quest'ultima se ne vedrà ben poca in fase di prima applicazione della Televisione Digitale. Se è vero che lo standard prevede che il televisore, ricevendo applicazioni java via etere, “ si trasformi in una sorta di terminale universale, capace di interagire con il programma televisivo trasmesso e di offrire al telespettatore, per la prima volta, un ruolo attivo ” [nota 34], è vero anche che tale interattività troverà le prime applicazioni pratiche principalmente nella pubblicità e nei quiz televisivi , nonché nella possibilità di aprire finestre di approfondimento su ciò che si sta osservando in TV (notizie, spot pubblicitari), o su semplici servizi di pubblica utilità [nota 35]. Niente a che vedere, come abbiamo visto, con Internet come la conosciamo: quando si parla di interattività per la Televisione Digitale, a ttenzione e attività sono pressoché confinate nella risposta dello spettatore al messaggio pubblicitario, quasi che solo in questa – controllata [nota 36]- dimensione egli possa assurgere a nuova identità, vita e dignità come il pubblicano Levi chiamato a nuova vita dal Salvatore [nota 37]. Ora, se la Televisione Digitale sta attirando significativi capitali di investimento, pubblici ancor prima che privati, siamo certi che tale flusso di denaro continuerà anche nel momento in cui, superata la fase iniziale, sarà lo Stato ad affacciarsi sul panorama della Televisione Digitale Terrestre di fatto doppiando i servizi che oggi, con tanta fatica, le pubbliche amministrazioni stanno cercando di offrire via Internet? Non abbiamo dubbi circa l'esito – imposto per legge – del passaggio dall'analogico al digitale: abbiamo qualche riserva sul fatto che non i ministeri o le grandi agenzie ma le pubbliche amministrazioni, soprattutto locali, abbiano risorse, economiche ed umane, per completare l'offerta sotto il profilo dei servizi amministrativi on demand in assenza di capitali privati, in un quadro generalizzato di riduzione delle risorse a favore degli enti locali e di federalismo diffuso. Con tutto che l'accessibilità è valore universale, non attuabili in termini localistici se non mettendo in pericolo il contenuto stesso dei valori di eguaglianza, partecipazione e cittadinanza diffusa che la sottintende in tangibile applicazione dell'art. 3 della Costituzione italiana. E poi: se veramente si intende annunciare la Televisione Digitale come occasione irrinunciabile per contenere, se non per eliminare, il digital divide [nota 38] - e non piuttosto per esibirne i valori sottostanti al fine di accedere a nuove riserve di cittadini-consumatori – non possiamo non sapere che una Televisione Digitale diffusa, estesa nei contenuti, completa nell'offerta dei servizi, ma non accessibile, non costituirebbe l'ennesima tecnologia incompiuta, quanto piuttosto il definitivo allontanamento degli utenti esclusi dall'arena della realtà-comunicazione. La tecnologia non è – o non è più - infatti uno strumento a nostra disposizione, ma l'ambiente stesso che ci circonda: oggi non si guarda la televisione o si usa Internet per avere informazioni, ma perché si è al mondo, e non esiste altro mondo al di là della descrizione che la televisione o Internet ne fanno attraverso oggetti tecnici “ incorporati, a pieno diritto, nel nostro universo culturale ” [nota 39]. Che l'avvento della Televisione Digitale significhi dare parola e udito all'elettrodomestico televisore piuttosto che al telespettatore, poco importa. Ciò che ha valore è che, se dialogo deve esserci, escludere determinate categorie di soggetti dall'abbraccio interattivo del rinato inquilino telematico [nota 40] significa separarsi definitivamente dall'ideale - forse anche utopico ma non per questo rinunciabile -, dell'inclusione come valore. Il passaggio al digitale rappresenta infatti la proiezione del mezzo televisore nel mondo delle connessioni permanenti: uno scenario da cui è ragionevole derivare almeno due sfondi. Il primo è che il famiglio catodico cambierà con ogni probabilità linguaggio – si pensi solo a quanto sta accadendo negli Stati Uniti in tema di convergenza con il linguaggio dei giochi [nota 41]-, adeguandosi alle nuove potenzialità interattive e rischiando di diventare da un giorno all'altro incomprensibile per chi, quel mondo, ha difficoltà a decifrare con gli standard comunicativi che gli sono propri, come un nonno che non riesca più a comunicare con il nipote diventato adulto in terra straniera. Il secondo, è che a differenza del mezzo , con il mondo non si dà altra libertà se non quella di prendervi parte o starsene in disparte ” ( Galimberti ). Ma in un contesto in cui non ha più valore la realtà del mondo ma solo la sua trasmissibilità, ciò è davvero possibile? Quali che siano le risposte, la spinta alla risoluzione dei problemi è altrove. Forse nelle sensibilità di chi ripone sconfinata fiducia verso la realizzabilità di una società aperta: certo non nelle tecnologie. Quanto è accaduto con la legge 4/2004 dovrebbe essere di monito: ispirata a valori universali e pensata senza discriminazioni di medium, essa è stata implementata avendo Internet come pressoché unico interlocutore con l'effetto di impedirne l'applicazione a medium diversi. Ben poca cosa, si converrà, rispetto agli obiettivi universali che la ispiravano.

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Note su La Televisione Digitale accessibile

Questo documento è stato pubblicato il 10 gennaio 2006 , a cura di Lorenzo Spallino, all'indirizzo http://www.webimpossibile.net/doc/televisionedigitale.pdf.

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Note al testo

  1. “Quelli che venivano, maschio e femmina d'ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio: il Signore chiuse la porta dietro di lui ”: Genesi, 7, 16. Il passo è notoriamente commentato da Pierre Levy in Cybercultura – Gli usi sociali delle nuove tecnologie , Milano, 1999, p. 19, a proposito del “ diluvio di informazioni ”. Più pregnante, ai fini che ci occupano, il passo contenuto alle pagine 238/239 a proposito del fatto che l'universalità “ non ingloba mai il tutto ”, producendo esclusi per definizione .
  2. Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000.
  3. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93.
  4. Legge 3 maggio 2004, n. 112, "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordinario n. 82. Il Testo Unico della Radiotelevisione è stato emanato con Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005.
  5. D.lvo. 177/2005, art. 4, Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti: È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria (comma 2).
  6. Così è stato: mentre scrivevamo questo intervento, il legislatore ha approvato il Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in G.U. n. 208 del 7 settembre 2005 - Suppl. Ord. n. 150), che pur non offrendo al definizione di servizio interattivo , definisce programma televisivo “ l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi», riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse” (art. 1, comma 1, lettera a).
  7. Il bando, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2004, stanzia 7 milioni di euro, provenienti dai fondi previsti dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, per individuare progetti presentati da Regioni ed Enti Locali che prevedano sistemi di erogazione, trasferimento e promozione dei servizi pubblici basati sul digitale terrestre: il testo è disponibile all'indirizzo http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2004/04_06_23.shtml .
  8. I progetti selezionati sono disponibili alla pagina http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Tecnologie_innovative_per_la_PA/Tv_Digitale_Terrestre_(T-gov)/Descrizione_progetti/ . Il CNIPA ha inoltre curato un opuscolo riassuntivo in formato PDF, disponibile all'indirizzo http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Opuscolo_DTV.pdf .
  9. Coordinato dal Comune di Palermo e caratterizzato dall'offerta di servizi di e-government rivolti sia alla cittadinanza residente sia alla popolazione ultra-sessantacinquenne e ai disabili gravi residenti. (cofinanziamento di 320.000 € a fronte di un costo complessivo di 1.060.000 €).
  10. Proposto da un consorzio che vede capofila il Comune di Venezia, con la partecipazione di Telecom italia come Centro Servizi e di LA7 come broadcaster, focalizzato sull'offerta di servizi di e-government alla popolazione disabile residente (cofinanziamento di 200.000 €, costo 850.000 €).
  11. Si veda la presentazione a firma Pietro della Torre , responsabile Programma Digitale Terrestre Enterprise Digital Architects (http://www.enterpriseda.com/ ), disponibile sul sito della Fondazione Marconi, disponibile all'indirizzo http://www.fgm.it/data/down/dgtv/DallaTorre.pdf .
  12. Così Gianluca Leardi , Associate Partner, IBM nella presentazione “ Digitale Terrestre: una TV on demand ”, disponibile all'indirizzo: http://www-5.ibm.com/services/it/ol3/number7/ol7_dtt.pdf .
  13. “La televisione non solo offre a voi i programmi ma, cosa molto più importante dal punto di vista degli inserzionisti, offre voi ad uno sponsor”: Neil Postman - Steve Powers , Come guardare il telegiornale , Roma , 1999.
  14. «Il peso della realtà sociale odierna sulla vita dell'uomo medio è tale che ormai predomina il tipo "rassegnato". Dal momento in cui nasce, l'individuo si sente continuamente ripetere una lezione: c'è un solo modo di farsi strada nel mondo, e cioè rinunciare alla speranza di realizzare pienamente se stesso. Il successo si consegue solo attraverso l'imitazione (...) trasformandosi da essere umano in membro di un'organizzazione, sacrificando le proprie potenzialità alla buona volontà e alla capacità di adattarsi a quelle organizzazioni e di ottenere una certa influenza nell'ambito di esse, l'individuo riesce a sopravvivere. Deve dunque la salvezza al più antico espediente biologico di sopravvivenza: il mimetismo»: Max Horkheimer L'eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale , tr. it. di E. Vaccari Spagnol , Torino 1969, pagg. 123, 124.
  15. Umberto Galimberti, Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica , Milano, 2004, p.543. Sul pericolo della regressione da cittadini a sudditi nell'era delle nuove tecnologie, Tomás Maldonado , Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella prospettiva digitale , Milano, 2005, e in particolare il capitolo Identità personale e memoria.
  16. Giovanni Giudici , Un giorno come tanti , in La vita in versi (1965).
  17. Il progetto di legge Campa – Palmieri è disponibile, come gli altri di allora, all'indirizzo http://www.pubbliaccesso.it/normative/progetti_legge/index.htm sul sito PubbliAccesso del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).
  18. Legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004.
  19. WAI è l'acronimo di Web Accessibility Initiative: http://www.w3.org/WAI/ .
  20. Ossia l'evento - in termini giuridici, la fattispecie – al cui verificarsi la legge trova applicazione.
  21. DPR 1 marzo 2005 n. 75, “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005.
  22. D.Lgs. 82/2005, art. 53 (Caratteristiche dei siti): (1) Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. (2) Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. (3) Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1. Per un commento della disposizione, Codice della P.A. digitale: accessibilità ed usabilità dei siti istituzionali disponibile su Webimpossibile.net alla pagina http://www.webimpossibile.net/05/22.6.05.htm .
  23. D.lgs. 82/2005, art. 3, "Diritto all'uso delle tecnologie": I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice .
  24. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005 - in vigore dall'8 marzo 2005), dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80: un testo coordinato è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/10.3.05/241definitivo.pdf .
  25. In lingua inglese con digital divide si intende comunemente “ the gap between those who have computers with Internet access and those who do not, as well as the gap between those who are computer literate and those who are not ”. In lingua italiana l'espressione viene tradotta con divario digitale e comunemente riferita all'accesso a Internet. La realtà è più complessa: non può infatti essere ignorato che il termine cominciò ad essere utilizzato dalle amministrazioni americane per indicare la non omogenea fruizione dei servizi telematici tra la popolazione statunitense. Al di là delle divergenze esistenti nell'accesso alle nuove tecnologie, con la divulgazione delle nuove tecnologie in tutti i settori della quotidianietà e al di là delle geografie nazionali, con digital divide ci si riferisce più comunemente alla dimensione del problema su scala globale, ed in alcuni casi si è esteso il senso alle divergenze nella fruizione più generale di informazione [fonte: http://it.wikipedia.org/ ; http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_Divide]. Sul digital divide si veda, su Internet:  In lingua inglese, http://www.digitaldivide.net/ ; in lingua italiana, http://www.digital-divide.it/ .
  26. Ma non i sistemi telematici.
  27. Sul significato dell'espressione, unitamente a “ pubbliche amministrazioni central i”, per quanto sia spiacevole citarsi non ho altra scelta che rimandare, in assenza di altre indicazioni, a Codice della P.A. digitale: accessibilità ed usabilità dei siti istituzionali all'indirizzo http://www.webimpossibile.net/05/22.6.05.htm
  28. http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm .
  29.  http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm .
  30.  http://www.pubbliaccesso.it/normative/deliberazione_cnipa_15092005.htm .
  31.  http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_servizi_online/dir_050727.pdf
  32. Così Giovanni Acerboni su Webimpossibile in PAQ on FAQ (Professionals Answer Queries on Frequent Accessibility Questions): part II [ http://www.webimpossibile.net/05/14.12.05.htm ].
  33. Marshall Mc Luhan , Gli strumenti del comunicare – Mass media e società moderna , Milano 2002, p. 328.
  34. V. il già citato G. Meardi, Digitale Terrestre: una TV “on demand” - Benefici e opportunità di una “nuova televisione” .
  35. La stessa DGTVi [ http://www.dgtvi.it/ ] - associazione che ha come scopo quello di “ cooperare, in costante consultazione con il Ministero delle Comunicazioni, l'Autorità Garante delle Comunicazioni ed ogni altra autorità competente ed in linea con la rilevante normativa europea e nazionale, alla transizione dal sistema analogico a quello digitale nei tempi previsti dalle leggi vigenti ”, composta da soci come Fondazione Ugo Bordoni, Rai, Mediaset, La7 Televisioni, Frt, Dfree - liquida in poche righe le potenzialità della DTT quale luogo di sperimentazione di “ nuovi servizi della Pubblica Amministrazione ”, mentre coniuga l'espressione interattività con esclusivo riferimento alle nuove forme di pubblicità. “ L'opportunità di interagire, anziché assistere passivamente al messaggio pubblicitario ” permetterebbe, infatti, “ di realizzare un passaggio di importanza fondamentale per il consumatore, da telespettatore passivo a teleutente attivo; rende possibile realizzare offerte esclusive dedicate agli utenti interessati; consente, infine, di aprire la frontiera delle vendite dirette anche innovando un nuovo rapporto virtuoso tra utente pubblicitario, messaggio realizzato e consumatore assai più consapevole e attento ” [ http://www.dgtvi.it/stat/Canali_e_Servizi/Page1.html ]. Che tale processo costituisca un momento importante per il consumatore, è possibile: che sia anche virtuoso dipende dal significato che si vuole dare al termine e, soprattutto, dai punti di vista.
  36. Sulla libertà vigilata dell'utente v. nota 42.
  37. Il dormiente si è svegliato, l'ora è arrivata, i peccati rimessi: “ Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì ” (Luca 5, 27/28).
  38. Salvo intendersi sul significato di digital divide , variamente declinato. Cito quale utilizzo rinvenibile su Internet:
  1. Tomás Maldonado , Memoria e conoscenza , cit. pag. 209.
  2. Televisione come scatola magica , elettrodomestico o inquilino telematico ? Tutte definizioni egualmente valide, secondo L'enciclopedia Garzanti della Televisione , a cura di aldo Grasso , Milano, 2002, pp. 747/748. Piace ricordare, in ambito pedagogico, quelle di bambinaia elettronica (papa Giovanni Paolo II, messaggio del 24 gennaio 1994 su Televisione e famiglia. Criteri per sane abitudine nel vedere ), di cattiva maestra ( Karl R. Popper Una patente per fare tv in K. Popper – J. Condry , Cattiva maestra televisione , Venezia 1994) e di serva infedele ( John Condry Ladra di tempo, serva infedele in K. Popper – J. Condry , Cattiva maestra televisione, cit.).
  3. Sull'evoluzione della televisione e sulla convergenza con il linguaggio dei giochi, Steven Johnson , Everything bad is good for you , New York, U.S.A., 2005. Sulla dialettica autore-lettore nell'ambito del rapporto tra scrittura-lettura elettronica e letteratura, Tomás Maldonado , Memoria e conoscenza , cit. pagg. 63 ss.: che l'elemento ludico-interattivo applicato alla televisione interattiva sia espressione di autonomia dello spettatore è tutto da dimostrare. La stessa navigazione ipertestuale, afferma Maldonado, potrebbe non contribuire a rendere più aperto un testo di narrativa, quanto piuttosto “ a sbarrare, a coartare la connaturata tendenza […] a una spontanea, libera navigazione soggettiva dentro e (intorno) a un testo ”. Non basta quindi che al lettore/spettatore sia concessa la libertà di scegliere in un elenco preconfezionato di possibili itinerari di lettura, perché si tratta sempre di itinerari che l'utente sceglie “ in condizione, per così dire, di libertà vigilata . Vigilata dall'autore ”. Parallelamente l'interattività della nuova televisione è chiaramente vista dagli interessati come formidabile strumento per mantenere l'attenzione dell'utente focalizzata su un determinato messaggio o trasmissione, senza possibilità di distrazioni diverse da quelle contemplate dal menu televisivo programmato dagli stessi autori del programma o del canale. Può infine essere utile ricordare che in lingua inglese l'espressione game sottintende l'elemento competizione, diversa dal termine play, che sottintende l'elemento ludico.

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