La pubblicazione on line degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici
Abstract
Il decreto sviluppo 2011 ha esteso l'onere di pubblicità legale degli strumenti urbanistici agli allegati, da pubblicarsi sui siti degli enti locali. Contenute modifiche della disposizione andrebbero nella direzione dell'universalità dell'accesso alle informazioni delle pubbliche amministrazioni, dichiaratamente perseguita dal Codice della Amministrazione Digitale, oltre che di una tutela effettiva dei cittadini.
Le innovazioni del ^decreto sviluppo^ alla legge 69/2009
Nel luglio 2011 il legislatore italiano ha introdotto corpose modifiche del diritto pubblico in particolare nelle materia degli appalti e dell'edilizia, con l'obiettivo - quanto alla seconda - di liberalizzare l'attività costruttiva privata. Nonostante gli sforzi assertivi il contenuto del decreto si presenta asimmetrico rispetto a tale dichiarazione, concentrandosi sulla semplificazione, più che sulla liberalizzazione (nota 1).
L’articolo 5, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011, impone agli enti locali di pubblicare sul proprio sito gli “elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici”. La disposizione si applica a partire dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dall’11 settembre 2011.
La tecnica utilizzata dal legislatore è quella di intervenire sul corpo della legge 18 giugno 2009, n. 69, introducendo un comma 1bis all’articolo 32, disposizione finalizzata ad attribuire l'effetto di pubblicità legale esclusivamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L’articolo 32, significativamente intitolato ^Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea^, così oggi recita:
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (comma introdotto dall'articolo 5, comma 6, legge n. 106 del 2011)
2. [omissis]
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge n. 25 del 2010)
6/7 [omissis]
Se dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni obbligatorie di atti e provvedimenti amministrativi potevano dunque avvenire sia in forma cartacea che on line, dal 1º gennaio 2011 il valore legale é attribuito alle sole pubblicazioni effettuate in via informatica. É il caso degli strumenti urbanistici - ossia dei provvedimenti amministrativi che a vari livelli regolano l'attività edificatoria sul territorio - il cui sistema di pubblicità-notizia è disciplinato tanto dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, quanto dall'art. 124 del Testo Unico degli Enti Locali (nota 2).
Lo scopo è quello di fissare il momento in cui nessuno, proprio perché si tratta di atti a contenuto programmatorio, se ne può dire all'oscuro.
La pubblicazione degli strumenti urbanistici in Lombardia
In Regione Lombardia, il principale strumento di pianificazione urbanistica dei Comuni - il Piano di Governo del Territorio (PGT) - acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione della Lombardia (BURL) (nota 3). Dal 1° gennaio 2011 il BURL viene distribuito esclusivamente per via telematica “nel rispetto dei principi di autenticità, integrità e conservazione dei documenti ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale - e dell'art. 32 della legge 69/2009, con effetto di pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati” (nota 4).
Una volta approvato lo strumento urbanistico gli enti locali lombardi sono tenuti a inserire sul BURL, tramite il servizio dedicato, l’avviso di pubblicazione. La pubblicazione è subordinata alla consegna alla Regione Lombardia degli atti del PGT in formato digitale tramite un sistema informativo integrato per la pianificazione locale (SIT) (nota 5), introdotto con la legge n. 12 del 31 marzo 2005, articolo 3 (nota 6). Tutti i dati contenuti nel SIT “sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque” (articolo 3, comma 4, l.r. 12/2005).
Gli interrogativi della norma
L’onere di pubblicare nei siti informatici delle amministrazioni comunali gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, e delle loro varianti, pone alcuni interrogativi che, senza pretesa di esaustività, possono così essere così riassunti:
-
chi sono i destinatari della disposizione;
-
cosa si intende per ^elaborato tecnico^;
-
nel caso di amministrazione non dotata di sito, quale sia il destino della prescrizione;
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nel caso di amministrazione dotata di sito, se sia conforme a legge la pubblicazione separata di atti e allegati;
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se sia ancora attuale l'onere di deposito presso la segreteria comunale;
-
cosa possono fare i cittadini quando l’amministrazione non adempie alla pubblicazione.
Le criticità emerse dall’esame della norma sono oggetto di proposte di riscrittura.
I destinatari della disposizione
L’articolo 32 della legge n. 69/2009 non individua un destinatario della disposizione: la ragione sta nel fatto che l’onere di pubblicazione on line è imposto nei confronti di chiunque sia soggetto alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi. Atti e provvedimenti che possono provenire anche da soggetti privati, a tal fine delegati: è il caso degli elenchi delle proprietà da espropriare pubblicati dai soggetti ai quali è affidata la realizzazione di un’opera pubblica. Il comma che ci riguarda, l’1bis, ha invece un destinatario preciso, da individuarsi nelle amministrazioni comunali.
La norma avrebbe potuto avere una formulazione più felice, perché non sono solo le amministrazioni comunali a approvare strumenti urbanistici: oltre ai comuni, infatti, ci sono le province e gli altri enti cui sono attribuiti compiti di pianificazione territoriale, quali le comunità montane e gli enti parco.
Ciò nonostante, è possibile ritenere che se il legislatore ha precisato che la pubblicazione in questione debba avvenire “nei siti informatici delle amministrazioni comunali”, è ragionevole ritenere che le delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici siano quelle degli enti titolari del sito. Se così è - premesso che stiamo parlando dei soli strumenti soggetti a pubblicità legale, con esclusione quindi dei piani di lottizzazione, dei piani di recupero e così via - gli unici strumenti urbanistici soggetti all’obbligo della pubblicazione in via informatica sono quelli dei comuni, ossia - in Lombardia - i Piano del Governo del Territorio (PGT), restando esclusi, ad esempio, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) (articolo 15, l.r. Lombardia n. 12/2005) e il Piano Territoriale Regionale (PTR), “quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia” (articolo 19 l.r. Lombardia n. 12/2005). Il che, ovviamente, non soddisfa - o soddisfa solo parzialmente - lo spirito della norma.
Una prima proposta di riscrittura potrebbe quindi essere la seguente.
Testo vigente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo proposto:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, qualunque sia l’ente competente alla loro approvazione, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni
comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La nozione di ^elaborato tecnico^
Se esiste un elaborato ^tecnico^ viene il dubbio che esista anche un ^elaborato^ tout court, non tecnico, e che questo non sia soggetto all’obbligo di pubblicazione.
Indipendentemente dalla risposta, sta di fatto che anche solo indicare quale sono gli elaborati allegati agli strumenti urbanistici è compito non facile, non fosse altro perché esistono più tipologie di strumenti urbanistici che differenziano tra di loro sia per il livello gerarchico (piani di primo livello e piani di secondo livello attuativi dei primi) sia per la normativa di riferimento (nazionale, regionale). Questo per dire che i contenuti possono essere assai diversificati.
Prendiamo ad esempio il lombardo Piano del Governo del Territorio (PGT), introdotto con la legge regionale n.12 del 2005 in sostituzione del Piano Regolatore Urbanistico Generale (PRUG), nato con la Legge Urbanistica Nazionale n.1150 del 1942. Si compone principalmente di tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole (articolo 7, comma 1). Quale di questi è un ^elaborato^? Nessuno. Si tratta infatti di ^atti^, come li definisce la legge regionale, che a pari titolo compongono il PGT. E come possono essere individuati gli elaborati da pubblicare online se della distinzione tra elaborati tecnici e elaborati non tecnici non v’è traccia nella legislazione regionale?
Senza inoltrarci in ulteriori discussioni, passiamo ad un esempio concreto, il PGT del Comune di Milano, del quale è disponibile sul sito del Comune il documento dal titolo ^Elenco elaborati del PGT^ (nota 7). Parliamo di una quindicina di allegati al Documento di Piano, di una novantina al Piano delle Regole, in gran parte tavole, di una sessantina al Piano dei Servizi, anche qui nella maggioranza tavole, di una cinquantina di tavole per la parte ^Componenti geologica, idrogeologica e sismica” e, infine, di otto allegati al ^Rapporto ambientale^. Quali sono ^tecnici^, e quindi soggetti all’obbligo della pubblicazione, e quali non lo sono, e quindi sottratti? Impossibile dirlo, anche perché le tavole - se volessimo limitarci ad esse - non sono comprensibili se non con la normativa di riferimento.
Una seconda proposta di riscrittura della norma sotto questo ulteriore aspetto potrebbe quindi essere la seguente.
Testo vigente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo proposto:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati
tecniciallegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, qualunque sia l’ente competente alla loro approvazione, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazionicomunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’assenza di un sito internet dell’amministrazione procedente
Il comma 1-bis dell’articolo 32 citato dà per scontato che la pubblicazione degli elaborati degli strumenti urbanistici avvenga sui siti informatici delle amministrazioni comunali che provvedono alla loro adozione o approvazione. Può accadere - e accade - tuttavia che una amministrazione comunale non abbia un proprio sito. In tal caso soccorre il comma 3 della medesima disposizione, il quale dispone la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi possa avvenire “mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.
Per amore di completezza va ricordato che non esiste, allo stato, una disposizione di legge che imponga alle amministrazioni locali di avere un proprio sito internet. Per quanto possa apparire curioso, infatti, abbiamo norme che stabiliscono le caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 253/2010, art. 53, Caratteristiche dei siti), il loro contenuto (D.lgs. 253/2010, art. 54, Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni), linee guida per i siti delle Pubbliche Amministrazioni (nota 8) rese disponibili il 26 luglio 2010 in attuazione della Direttiva Ministro Funzione Pubblica n. 8/2009 (nota 9), il divieto di stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità (l. 4/2004, art. 4), linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità da parte delle amministrazioni pubbliche (delibera CIVIT n. 105/2010, ai sensi dall’articolo 11, c. 8, del d.lgs. 150/2009), ma nessuna norma che imponga agli enti locali di avere un proprio sito.
L’unico riferimento del Codice della Amministrazione Digitale ai siti degli enti locali è contenuto nel comma 3 dell’articolo 53, dove lo Stato si impegna a “promuovere intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1”, ossia rispettosi dei principi di accessibilità, usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità previsti per i siti delle pubbliche amministrazioni centrali (nota 10).
La consultazione degli elaborati e il loro formato
Nell’elencare il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, l’articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale prevede la gratuita e libera fruibilità dei dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni (comma 3) e la corrispondenza delle informazioni pubblicate nei siti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito (comma 4).
La prima particolarità delle disposizioni citate sta nel fatto che mentre il contenuto ^obbligatorio^ dei siti, descritto dal comma 1 dell’articolo 54, è cogente per le pubbliche amministrazioni centrali (comma 2), per espressa previsione del comma 2-bis, introdotto su indicazione della Conferenza Stato - Regioni, il principio in questione “si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”.
La seconda particolarità risiede nella circostanza che la ^clausola di salvezza^ del comma 2-bis riguarda il contenuto dei siti ma non gli obblighi di libera disponibilità dei dati e di corrispondenza ai provvedimenti e agli atti amministrativi che riproducono, che hanno come destinatario qualsiasi pubblica amministrazione, nessuna esclusa.
Dove sta il problema? Nel fatto che, per come è scritta la norma, le amministrazioni potrebbero ritenersi libere di scindere la pubblicazione degli atti di approvazione degli strumenti urbanistici dagli elaborati che li compongono, addirittura non pubblicando gli elaborati ritenuti non tecnici. Se la finalità della norma è quella di “semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici”, come recita l’incipit del comma 6 dell’articolo 5, l’elusione dello spirito della legge è palese.
Per ovviarvi, è possibile immaginare la seguente modifica al testo, così da obbligare alla pubblicazione on line sui siti delle amministrazioni procedenti tutto quanto compone uno strumento urbanistico.
Testo vigente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo proposto:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1,
gli elaborati allegati allele delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, qualunque sia l’ente competente alla loro approvazione, nonché delle loro varianti, sonopubblicatipubblicate nei siti informatici delle rispettive amministrazionicomunali, unitamente agli allegati che le compongono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Né la norma né la proposta di riscrittura trattano del formato dei documenti. Sul punto soccorrono ^Le linee guida per i siti web della PA^ che nell’edizione 2011 ci ricordano come le pubbliche amministrazioni italiane, “in coerenza con quanto già avviene nei paesi della Comunità europea”, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti devono evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti, assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell’utilizzo dei dati, evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato, utilizzare standard che siano certificati e diffusi (nota 11) quali:
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HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
-
PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);
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XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;
-
ODF e OOXML per documenti di testo;
-
PNG per le immagini.
La pubblicazione on line sopprime il deposito presso la segreteria?
Un'interessante annotazione in sede di redazione di questo articolo è venuta da un collega il quale si è chiesto se, intervenuto l'obbligo di pubblicare on line, i piani continueranno a restare depositati anche presso le segreterie.
Le norma di riferimento è la Legge Urbanistica (legge 17 agosto 1942, n. 1150), il cui articolo 10 prevede che mentre il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (ora sul Bollettino Ufficiale della Regione), "il deposito del piano approvato, presso il Comune a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento". Poiché il regolamento non è mai stato emanato, si ritiene siano da osservare le formalità previste per la pubblicazione degli atti comunali dall'articolo 124 del Testo Unico degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), consistenti nella affissione all'albo pretorio presso la sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione all'albo pretorio (e così la pubblicazione on line) assolve tuttavia scopi diversi rispetto al deposito presso la segreteria: la prima si limita a avvisare indistintamente i cittadini che è intervenuto il provvedimento di approvazione, la seconda consente ai cittadini di accedervi fisicamente.
Mentre il deposito dello strumento approvato è previsto per gli strumenti urbanistici di primo livello (piani regolatori), non lo è per quelli di secondo livello (piani attuativi). In Regione Lombardia, ad esempio, l'articolo 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio) della l.r. 12 del 2005 10 prevede che "gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale [...]", mentre il successivo articolo 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti) si limita a disporre che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, "il Consiglio comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate".
Ma né l'articolo 10 della legge urbanistica è stato modificato o espressamente derogato, né l'articolo 5, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, prevede che siano derogate eventuali disposizioni regionali contemplanti il deposito presso la segreteria degli atti di pianificazione territoriale.
Il che a significare che, vuoi per la diversa finalità degli obblighi vuoi per l'assenza di espressa abrogazione, permane l'obbligo del deposito degli strumenti urbanistici di primo livello presso la segreteria comunale.
Per inciso, la scelta contraria presterebbe il fianco a più di un rilievo sotto il profilo della corrispondenza al precetto di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, vero che l'assenza (o anche la sola inidoneità) sul territorio di infrastrutture necessarie ad accedere ai dati on line si configurerebbe come elemento di discriminazione obiettiva, senza contare che la pubblicazione nell'albo pretorio é in genere limitata al periodo di pubblicità, così che gli atti pregressi non sono in genere disponibili.
Cosa possono fare i cittadini quando l’amministrazione non adempie alla pubblicazione
La norma non indica un termine entro il quale le amministrazioni sono tenute a procedere alla pubblicazione degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici, bensì una data a partire dalla quale la disposizione ha efficacia, individuata nel sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 7), ossia il l’11 settembre 2011.
La presenza di un termine iniziale in luogo di un termine finale esclude il ricorso al principale strumento di tutela di interessi diffusi, ossia il ricorso allo strumento introdotto con il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, a tutela di posizioni di interesse diffuso, la cd. class action pubblica, con il contestuale ricorso allo strumento dell’ottemperanza nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione (articolo 5).
La ragione sta nel fatto che le ipotesi che possono dar luogo ad una iniziativa di classe sono:
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la violazione di termini o la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori non aventi carattere normativo;
-
la violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi;
-
la violazione di standard qualitativi ed economici.
Le fattispecie sono tassative e non estensibili in via analogica (nota 12).
La proposta di riscrittura dell’articolo 5, comma 7, d.l. 70/2011, convertito con legge 106/2011, mira a evitare l’instaurazione di defatiganti procedimenti finalizzati a diffidare le pubbliche amministrazioni ad adempiere agli obblighi di legge e successivamente censurarne il comportamento omissivo avanti i Tribunali amministrativi Regionali. L’alternativa sta non nella indicazione di una data finale - inopportuna per ragioni che non è questa la sede per illustrare - ma nella qualificazione del comportamento omissivo della p.a. come violazione degli standard qualitativi, così da consentire il ricorso alla class action pubblica, nel rispetto del principio fissato dal comma 1-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, che impone al giudice, nella valutazione della sussistenza della lesione denunciata, di tener conto “delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimate”.
Testo vigente:
La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo proposto:
La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata attuazione degli obblighi di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Una proposta di riscrittura finale della norma
Sulla scorta di quanto esposto la proposta complessiva di riscrittura delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’articolo 5 del d.l. 70/2011, è la seguente:
Testo vigente:
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo proposto:
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, qualunque sia l’ente competente alla loro approvazione, nonché delle loro varianti, sono pubblicate nei siti informatici delle rispettive amministrazioni , unitamente agli allegati che le compongono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata attuazione degli obblighi di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Considerazioni ultime
La norma commentata ha un ambito circoscritto, quello della forma di pubblicità legale di atti o provvedimenti amministrativi. Questo a significare che è possibile assolverla semplicemente attraverso la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line. Per il cittadino questo è ovviamente incomprensibile e dispendioso in termini di tempo dedicato alla ricerca. Tutti sappiamo che esiste uno strumento urbanistico, nessuno di noi - neppure i professionisti - ne conoscono numero e data di approvazione e spesso, nel caso dei piani attuativi, neppure sono certi gli organi deliberanti.
Come correttamente ricordano le Linee Guida del Ministero (nota 13), ogni informazione deve essere correttamente contestualizzata e - aggiungo - richiamabile attraverso i motori di ricerca del sito. Il che a significare che se è vero che - incredibilmente - gli strumenti urbanistici non rientrano nei contenuti minimi dei siti istituzionali (nota 14) e che i motori di ricerca dei siti comunali solo in rarissimi caso restituiscono informazioni comprensibili e contestualizzate (nota 15), è altresì vero che la difficile reperibilità di un dato così importante non soltanto è contraria al principio di fruibilità dei dati pubblici (articolo 50, D, Lgs. 82/2005), ma più in generale viola i principi costituzionali di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, fissati dall’articolo 97 della Costituzione e declinati dall’articolo 1 della legge 241/1990 nei ^Principi generali dell'attività amministrativa^ (nota 16).
La scelta di dedicare una sezione specifica,
immediatamente percepibile fin dalla home page del sito, alla
pianificazione urbanistica, tanto generale quanto attuativa, è quindi la
scelta più corretta sia sotto il profilo sostanziale che di legittimità,
opportunamente consentendo all'utente di ricercare il dato di suo
interesse attraverso molteplici modalità, tanto di ricerca
(data, oggetto, numero, ecc.) quanto di consultazione (visuale,
testuale, cartografica, ecc.).
Note al testo
Nota 1
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E. Boscolo, Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dall'art. 5 del decreto sviluppo, in Urbanistica e appalti, n. 9/2011, pag. 1051 e ss.
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Nota 2
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Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Nota 3
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Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio. Art. 13. (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)
11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale. (comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
Nota 4
Nota 5
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http://www.pgt.regione.lombardia.it/html/SitIntegrato.htm. La consegna del PGT in formato digitale è composta da: 1. Compilazione on-line dell’archivio documentale PGT; 2. Compilazione on-line dell’archivio documentale della VAS (SIVAS). In questo caso sarà cura del Comune caricare i file in formato pdf relativi alla documentazione della procedura di VAS; 3. Fornitura su supporto CD/DVD dei file costituenti il PGT in formato pdf (comprensiva di tutti gli atti: relazioni, allegati, tavole, componente geologica, ecc.). I file sono poi caricati, a cura di Regione Lombardia, nell’archivio documentale, previa verifica della presenza delle schede (metadati) relative a ogni singolo file e compilate dal Comune (compilazione di cui al punto 1); 4. Fornitura su supporto CD/DVD dei file costituenti la tavola delle previsioni di piano in formato shapefile. Tali file dovranno rispettare le specifiche pubblicate on-line (vedi il documento: “Schema fisico tavola delle previsioni di piano”). V. Regione Lombardia, Guida alla consegna del PGT in formato digitale: http://www.territorio.regione.lombardia.it/condividid/ccurl/666/228/Guida%20alla%20consegna%20del%20PGT%20in%20formato%20digitale.pdf
Nota 6
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Art. 3. (Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni)
1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale, settoriale e di pianificazione del territorio e all’attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.
2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione di cui all’articolo 4.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.
4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura della Giunta regionale.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.
Nota 7
Nota 8
-
Linee guida ai sensi dell’ art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione:
* Linee Guida 2011 http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
* Linee guida 2010http://www.innovazionepa.gov.it/media/571050/lg_sitiwebpa__26%20luglio%202010.pdf
Nota 9
Nota 10
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Per un tentativo di definizione di definizione di ^pubbliche amministrazioni centrali^, v. Codice della P.A. digitale: accessibilità ed usabilità dei siti istituzionali, pubblicato l’1 luglio 2005 su questo sito all’indirizzo http://www.webimpossibile.net/05/22.6.05.htm#V (Lorenzo Spallino e Manuela Zanetti)
Nota 11
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Linee guida per i siti web delle pa 2011 - art. 4 della direttiva n. 8/2009 del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, par. 5.2.
Nota 12
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C. Zanda, La class action pubblica tra interessi legittimi e giustiziabilità dell’azione amministrativa, in Urbanistica e appalti, n. 7/2011, pag. 835.
Nota 13
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Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, delibera n. 105/2010, Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150), par. 4.1 Requisiti di forma.
Nota 14
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Per un elenco dei contenuti minimi e delle normative di riferimento v. Linee Guida 2011 per i siti web della p.a., paragrafo 4.2.1: http://www.innovazionepa.gov.it/media/835828/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf
Nota 15
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Si provi a digitare la stringa ^Piano di Governo del Territorio^ sui siti, ad esempio, del Comune di Como ( http://www.comune.como.it/) e sul sito del Comune di Milano ( http://www.comune.milano.it/): la differenza di risultati è imbarazzante.
Nota 16
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Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.