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Legge Stanca: vigilanza e compiti amministrativi di controllo

I speak not to disprove what Brutus spoke,

But here I am to speak what I do know

(Julius Caesar III, II)

Indice

Sintesi divulgativa

Pur non contenendo un obbligo espresso di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, la legge Stanca - legge 9.1.2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" - prevede un meccanismo di riscontro dell'accessibilità o, meglio, del rispetto dei requisiti tecnici fissati tramite l'art. 11. Ciò avviene attraverso una ripartizione dei compiti di verifica e di vigilanza tramite enti e procedure determinati, descritti parte nella legge, parte nel Regolamento di attuazione. Questo articolo esamina gli articoli della legge Stanca e del Regolamento di attuazione attraverso i quali il legislatore fissa compiti e contenuti della verifica della accessibilità dei siti internet dei così detti "soggetti erogatori", ossia dei soggetti indicati dall'art. 3 della legge come tenuti alla sua applicazione.

La ripartizione dei compiti di vigilanza e verifica dei siti Internet

La legge Stanca affida:

Il Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005:

Questo articolo tratta unicamente del controllo svolto su questi ultimi.

Soggetti erogatori e soggetti privati: valutazione dell'accessibilità

La legge Stanca e il Regolamento definiscono:

I primi:

I secondi:

Controlli esercitabili sui soggetti erogatori

Le modalità di controllo su soggetti elencati nel comma 1 dell'art. 3 della legge Stanca sono fissate nell'art. 9 del Regolamento. Questo:

L’esito della verifica, quale che esso sia, viene comunicato al dirigente responsabile. Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate “anomalie”, il CNIPA richiede “all’amministrazione statale la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione” [nota 4].

Lemmi, interrogativi

Dalla lettura delle disposizioni del Regolamento elencate sorgono non pochi interrogativi. Ne indichiamo alcuni:

Soggetti erogatori esclusi dalla verifica

L'art. 3 della legge Stanca individua i soggetti tenuti alla applicazione della legge. L'art. 9 del Regolamento disciplina le modalità di verifica nei loro confronti. Se:

chi controlla i soggetti non istituzionali obbligati all'applicazione della legge  indicati nella seconda parte del comma primo dell’art. 3, ossia:

La legge non lo dice. L'art. 9 del  Regolamento nulla dispone, infatti, a questo proposito, né sono rinvenibili disposizioni di rinvio ad provvedimenti ancora da assumersi, come d'altro canto deve essere se si pone mente all'intitolazione di carattere generale dello stesso.

Mancato o tardivo adeguamento successivamente all'intervento del CNIPA

Ed infine. Quid iuris nell’ipotesi di mancato o tardivo adeguamento da parte dell’amministrazione statale ^colpevole^ all'invito rivolto dal CNIPA ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di attuazione? Esclusi i poteri sostitutivi, assente una disposizione sanzionatoria dedicata, resta l’ipotesi della responsabilità generale di cui agli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sempre che nel contenuto e nell’estensione dell’obbligazione di risultato incombente al dirigente incaricato rientri il compito di assicurare la rispondenza del sito ai criteri di accessibilità stabiliti tramite il decreto di cui all’art. 11: tema già trattato in occasione dell'esame dell'art. 9 [nota 8], cui basti forse aggiungere che non è certo al CNIPA che può essere rimessa l'attivazione delle procedure di infrazione nei confronti del dirigente.

Conclusioni

Attraverso l'articolo 9 del Regolamento attuativo il legislatore ha inteso fissare compiti e contenuti della verifica della accessibilità dei siti internet dei "soggetti erogatori", ossia dei soggetti tenuti alla applicazione della legge Stanca. L'ampiezza e la rilevanza dei soggetti esclusi dalle modalità di verifica dettate nel Regolamento attuativo appaiono, senza ombra di dubbio, il punto maggiormente dolente della disposizione. Assolta la previsione relativa all'inserimento nei contratti del rispetto dei requisiti tecnici, se essi non vengono in tutto o in parte soddisfatti la risoluzione del problema è affidata ad un contraddittorio tra due contraenti: soggetto erogatore, da un lato, suo fornitore, dall'altro. Tutto ciò affaccia, ad avviso di chi scrive, il rischio di degradare l'accessibilità da valore universale a dato contrattuale, come tale rimesso alla volontà dei contraenti.Inizio articolo

Note al testo
Nota 1:
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