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Sommario, premessa e primo capitolo di L'Internet delle pubbliche amministrazioni: la legge 9.1.2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”

Indice sommario

Premessa introduttiva

  1. Accessibilità e pubbliche amministrazioni

    1. Cos’è l’accessibilità

    2. Primi passi italiani in materia di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni

    3. Dalla proposta di legge Campa-Palmieri alla legge Stanca

  2. Cenni di impianto della legge 9.1.2004, n. 4

  3. Soggetti erogatori (art. 3)

    1. Il disposto dell’art. 3, comma 1, l. 9.1.2004, n. 4. 6

    2. Natura dell’elenco ed esclusioni

    3. Soggetti privati

  4. Obblighi per l’accessibilità (art. 4)

    1. Il disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, l. 9.1.2004 n. 4

    2. Ulteriori obblighi per l’accessibilità

    3. La sanzione della nullità

    4. Riflessioni pratiche in ordine alla tecnica di scrittura utilizzata

    5. Conclusioni intorno alle conseguenze della mancata previsione di una norma che preveda l’accessibilità tout court

  5. Vigilanza e compiti amministrativi (art. 7)

    1. Il disposto dell’art. 7 l. 9.1.2004, n. 4

    2. I controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3

    3. Ambito soggettivo ed oggettivo della verifica del CNIPA

  6. Responsabilità (art. 9)

    1. La responsabilità dirigenziale nel testo unico sul pubblico impiego

    2. Il disposto dell’art. 9 l. 9.1.2004 n. 4

    3. Le procedure di accertamento della responsabilità dirigenziale

    4. Fattispecie di responsabilità dirigenziale e disciplinare secondo la legge Stanca

    5. Fattispecie escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 9

    6. I responsabili "dell’accessibilità informatica" secondo lo Schema del Regolamento di Attuazione

    7. Le "eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti"

  7. Oltre la legge Stanca: il Codice dell’amministrazione digitale

Premessa introduttiva

La legge 9.1.2004, n. 4, nota come ^legge Stanca^ dal nome del ministro proponente, costituisce una effettiva novità nel panorama legislativo italiano, non tanto per il fatto di regolare – o di tentare di regolare – il tema della accessibilità agli strumenti informatici da parte dei cittadini con disabilità, quanto per il tema in sé, quello della accessibilità informatica, che è ancora lontano dal trovare a livello tecnico soluzioni che possano assumere a rango di standard. In quest'ottica va dato atto al legislatore italiano di aver affrontato il tema con coraggio, pur delegando a regolamenti e decreti attuativi, frutto di un complesso lavoro d'insieme tra tecnici di estrazione diversissima, il compito di scriverne la parte tecnica. Al tempo stesso il legislatore ha optato per scelte di impianto per così dire curiose, prima tra tutte quella di non introdurre una prescrizione positiva che obblighi in sé all'accessibilità informatica, ma di sanzionare con strumenti tradizionali – quali la nullità del contratto o la sanzione dirigenziale – la violazione degli obblighi posti dalla legge. Il commento che segue – frutto della rielaborazione di una serie di articoli pubblicati sul sito internet Webimpossibile.net tra il settembre 2004 e il gennaio 2005 - non vuole rappresentare una tradizionale lettura passo passo della legge, quanto una sorta di primo abaco delle indicazioni concrete che dagli articoli 3, 4, 7 e 9 discendono per operatori professionali non necessariamente giuridici, primi tra tutti quelli chiamati a gestire i siti internet delle pubbliche amministrazioni.

1 – Accessibilità e pubbliche amministrazioni

1.1 - Cos'è l'accessibilità

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4/2004 si intende per ^accessibilità^:

la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari [nota 1].

è evidente che la norma non definisce il concetto di accessibilità, quanto i servizi accessibili ai sensi della legge. E se per “accessibile” la lingua italiana indica la caratteristica dell'essere facilmente raggiungibile, su internet accessibilità dei contenuti sta per raggiungibilità degli stessi da parte di chi abbia delle disabilità [nota 2]. Per comprendere l'importanza del tema basti pensare che in Europa vi sono 37 milioni di persone portatrici di disabilità, di cui poco meno di 3 milioni in italia, corrispondenti a circa il 5% della nostra popolazione. E pure non è questo il dato principe, quanto piuttosto la correlazione di questo con il fatto che:

1.2 - Primi passi italiani in materia di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni

I capostipiti della legge 4/2004 vanno ricercati nelle iniziative che, sotto il governo D'Alema, la Presidenza del Consiglio dei Ministri avviò in merito alle nuove tecnologie e all'informazione, culminate nell'adesione al World Wide Web Consortium (W3C) [nota 4] del marzo 2000. Conseguenza pressoché immediata dell'adesione fu la scelta di fornire indicazioni ufficiali al fine di promuovere e garantire l'accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, concretizzatesi:

La prima, intitolata “Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni”, costituiva un primo documento di orientamento indirizzato alle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un sito internet istituzionale all'interno di una pubblica amministrazione. La seconda, intitolata “Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili”, indicava soluzioni concrete per rendere i siti delle pubbliche amministrazioni fruibili anche da persone con disabilità, nell'ottica di una piena applicazione non tanto dell'art. 3 della Costituzione quanto del principio della universalità del Web [nota 8]. A maggio 2002 la realtà delle amministrazioni pubbliche era però quella descritta nella ricerca svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni su settantasette siti istituzionali: codice html non valido, scarsa conoscenza delle linee guida, predominanza degli aspetti ludici e/o grafici, scarsissima o nessuna attenzione ai principali ostacoli per gli ipovedenti o per i non vedenti [nota 9].

1.3 – Dalla proposta di legge Campa-Palmieri alla legge Stanca

Il 2003 veniva proclamato anno europeo delle persone disabili: ciò costituiva la premessa per una proliferazione di disegni di legge in materia, cui non era indifferente il fatto che a luglio del medesimo anno la presidenza della Commissione Europea sarebbe stata affidata all'italia. Tra le altre, si distingueva immediatamente la proposta di legge 3486 "Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili" con la firma degli onorevoli Campa e Palmieri [nota 10]. Lo scopo era semplice: rendere obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il rispetto delle linee guida rilasciate dal World Wide Web Consortium (W3C) per l'accessibilità a internet da parte dei disabili, note con l'acronimo di WCAG [nota 11]. La semplicità della proposta ne costituiva l'elemento di forza: attorno ad essa si coagulavano forze e nomi di tutto rispetto, a cominciare da Microsoft italia e IBM. La proposta non riceveva l'adesione da parte del ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca, che annunciava la presentazione di un suo disegno di legge. Se la proposta Campa-Palmieri era incentrata sul rigido rispetto delle raccomandazioni W3C in materia di accessibilità, assunte a rango di norma di riferimento, il disegno di legge ministeriale puntava invece a coinvolgere un ambito culturale e tecnologico più vasto:

L'obiezione principale che veniva mossa era di metodo: se il World Wide Web Consortium (W3C) lavora da anni con le migliori risorse umane mondiali per definire le linee guida per l'accessibilità come può l'italia pretendere di definire in tutta autonomia cosa si deve intendere per accessibilità, “con il rischio di ritrovarsi alla fine con delle regole di accessibilità proprietarie, di efficacia tutta da verificare sul campo, non omogenee rispetto allo standard internazionale” [nota 12]? Ma tant'è : di fronte alla firma ministeriale la proposta dei forzisti Campa-Palmieri dovette cedere il passo. Il 17.1.2004 venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 9.1.2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" cui seguì, nel Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2004, lo Schema del Regolamento di Attuazione. è ragionevole ritenere che al momento della pubblicazione di questo articolo sia stata rilasciata la versione definitiva dello studio sulle problematiche connesse alla progettazione, realizzazione e valutazione dei siti Web pubblici, contributo tecnico indispensabile per la stesura del decreto ministeriale di cui all' art. 11 necessario ai fini della effettiva applicazione della legge. Emanato quest'ultimo, la legge 4/2004 potrà definitivamente avere attuazione [nota 13].Inizio articolo

Note al testo
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Nota 12:
Nota 13:

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