Sommario, premessa e primo capitolo di L'Internet delle pubbliche amministrazioni: la legge 9.1.2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
Indice sommario
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Accessibilità e pubbliche amministrazioni
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Cos’è l’accessibilità
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Primi passi italiani in materia di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni
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Dalla proposta di legge Campa-Palmieri alla legge Stanca
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Cenni di impianto della legge 9.1.2004, n. 4
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Soggetti erogatori (art. 3)
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Il disposto dell’art. 3, comma 1, l. 9.1.2004, n. 4. 6
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Natura dell’elenco ed esclusioni
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Soggetti privati
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Obblighi per l’accessibilità (art. 4)
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Il disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, l. 9.1.2004 n. 4
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Ulteriori obblighi per l’accessibilità
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La sanzione della nullità
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Riflessioni pratiche in ordine alla tecnica di scrittura utilizzata
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Conclusioni intorno alle conseguenze della mancata previsione di una norma che preveda l’accessibilità tout court
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Vigilanza e compiti amministrativi (art. 7)
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Il disposto dell’art. 7 l. 9.1.2004, n. 4
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I controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3
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Ambito soggettivo ed oggettivo della verifica del CNIPA
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Responsabilità (art. 9)
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La responsabilità dirigenziale nel testo unico sul pubblico impiego
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Il disposto dell’art. 9 l. 9.1.2004 n. 4
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Le procedure di accertamento della responsabilità dirigenziale
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Fattispecie di responsabilità dirigenziale e disciplinare secondo la legge Stanca
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Fattispecie escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 9
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I responsabili "dell’accessibilità informatica" secondo lo Schema del Regolamento di Attuazione
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Le "eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti"
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Oltre la legge Stanca: il Codice dell’amministrazione digitale
Premessa introduttiva
La legge 9.1.2004, n. 4, nota come ^legge Stanca^ dal nome del ministro proponente, costituisce una effettiva novità nel panorama legislativo italiano, non tanto per il fatto di regolare – o di tentare di regolare – il tema della accessibilità agli strumenti informatici da parte dei cittadini con disabilità, quanto per il tema in sé, quello della accessibilità informatica, che è ancora lontano dal trovare a livello tecnico soluzioni che possano assumere a rango di standard. In quest'ottica va dato atto al legislatore italiano di aver affrontato il tema con coraggio, pur delegando a regolamenti e decreti attuativi, frutto di un complesso lavoro d'insieme tra tecnici di estrazione diversissima, il compito di scriverne la parte tecnica. Al tempo stesso il legislatore ha optato per scelte di impianto per così dire curiose, prima tra tutte quella di non introdurre una prescrizione positiva che obblighi in sé all'accessibilità informatica, ma di sanzionare con strumenti tradizionali – quali la nullità del contratto o la sanzione dirigenziale – la violazione degli obblighi posti dalla legge. Il commento che segue – frutto della rielaborazione di una serie di articoli pubblicati sul sito internet Webimpossibile.net tra il settembre 2004 e il gennaio 2005 - non vuole rappresentare una tradizionale lettura passo passo della legge, quanto una sorta di primo abaco delle indicazioni concrete che dagli articoli 3, 4, 7 e 9 discendono per operatori professionali non necessariamente giuridici, primi tra tutti quelli chiamati a gestire i siti internet delle pubbliche amministrazioni.
1 – Accessibilità e pubbliche amministrazioni
1.1 - Cos'è l'accessibilità
Ai sensi dell'art. 2 della legge 4/2004 si intende per ^accessibilità^:
la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari [nota 1].
è evidente che la norma non definisce il concetto di accessibilità, quanto i servizi accessibili ai sensi della legge. E se per “accessibile” la lingua italiana indica la caratteristica dell'essere facilmente raggiungibile, su internet accessibilità dei contenuti sta per raggiungibilità degli stessi da parte di chi abbia delle disabilità [nota 2]. Per comprendere l'importanza del tema basti pensare che in Europa vi sono 37 milioni di persone portatrici di disabilità, di cui poco meno di 3 milioni in italia, corrispondenti a circa il 5% della nostra popolazione. E pure non è questo il dato principe, quanto piuttosto la correlazione di questo con il fatto che:
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la disabilità non è un evento eccezionale quanto la naturale condizione in cui tutti, occasionalmente o semplicemente per età, possiamo essere collocati;
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internet rappresenta l'interfaccia concreta delle pubbliche amministrazioni per tutte quelle categorie di utenti che non hanno la possibilità di entrare in contatto fisico con l'ente;
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nei programmi del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie vi è l'obiettivo di creare un'interfaccia digitale delle pubbliche amministrazioni al tempo stesso amichevole e completa, il più possibile alternativa alla struttura fisica [nota 3].
1.2 - Primi passi italiani in materia di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni
I capostipiti della legge 4/2004 vanno ricercati nelle iniziative che, sotto il governo D'Alema, la Presidenza del Consiglio dei Ministri avviò in merito alle nuove tecnologie e all'informazione, culminate nell'adesione al World Wide Web Consortium (W3C) [nota 4] del marzo 2000. Conseguenza pressoché immediata dell'adesione fu la scelta di fornire indicazioni ufficiali al fine di promuovere e garantire l'accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, concretizzatesi:
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nella circolare 13.3.2001 n. 3, nota come ^circolare Bassanini^ dal nome del ministro firmatario [nota 5];
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nella circolare 6.9.2001 n. AIPA/CR/32, emanata dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) [nota 6], oggi trasformata in Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) [nota 7].
La prima, intitolata “Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni”, costituiva un primo documento di orientamento indirizzato alle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un sito internet istituzionale all'interno di una pubblica amministrazione. La seconda, intitolata “Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili”, indicava soluzioni concrete per rendere i siti delle pubbliche amministrazioni fruibili anche da persone con disabilità, nell'ottica di una piena applicazione non tanto dell'art. 3 della Costituzione quanto del principio della universalità del Web [nota 8]. A maggio 2002 la realtà delle amministrazioni pubbliche era però quella descritta nella ricerca svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni su settantasette siti istituzionali: codice html non valido, scarsa conoscenza delle linee guida, predominanza degli aspetti ludici e/o grafici, scarsissima o nessuna attenzione ai principali ostacoli per gli ipovedenti o per i non vedenti [nota 9].
1.3 – Dalla proposta di legge Campa-Palmieri alla legge Stanca
Il 2003 veniva proclamato anno europeo delle persone disabili: ciò costituiva la premessa per una proliferazione di disegni di legge in materia, cui non era indifferente il fatto che a luglio del medesimo anno la presidenza della Commissione Europea sarebbe stata affidata all'italia. Tra le altre, si distingueva immediatamente la proposta di legge 3486 "Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili" con la firma degli onorevoli Campa e Palmieri [nota 10]. Lo scopo era semplice: rendere obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il rispetto delle linee guida rilasciate dal World Wide Web Consortium (W3C) per l'accessibilità a internet da parte dei disabili, note con l'acronimo di WCAG [nota 11]. La semplicità della proposta ne costituiva l'elemento di forza: attorno ad essa si coagulavano forze e nomi di tutto rispetto, a cominciare da Microsoft italia e IBM. La proposta non riceveva l'adesione da parte del ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca, che annunciava la presentazione di un suo disegno di legge. Se la proposta Campa-Palmieri era incentrata sul rigido rispetto delle raccomandazioni W3C in materia di accessibilità, assunte a rango di norma di riferimento, il disegno di legge ministeriale puntava invece a coinvolgere un ambito culturale e tecnologico più vasto:
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includendo non solo siti Web ma anche sistemi informatici, tecnologie assistive e telelavoro;
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investendo sulla sensibilizzazione degli operatori attraverso incentivi materiali e immateriali;
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demandando a futuri provvedimenti attuativi la definizione dei requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell' accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine [art. 9 del disegno di legge].
L'obiezione principale che veniva mossa era di metodo: se il
World Wide Web Consortium (W3C) lavora da anni con le migliori risorse umane
mondiali per definire le linee guida per l'accessibilità come può
l'italia pretendere di definire in tutta autonomia cosa si deve intendere per
accessibilità, “con il rischio di ritrovarsi alla fine con delle regole
di accessibilità proprietarie, di efficacia tutta da verificare sul campo,
non omogenee rispetto allo standard internazionale” [nota
12]? Ma tant'è : di fronte alla firma ministeriale la proposta dei
forzisti Campa-Palmieri dovette cedere il passo. Il 17.1.2004 venne pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale la legge 9.1.2004, n. 4 "Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" cui seguì,
nel Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2004, lo Schema del Regolamento di Attuazione. è
ragionevole ritenere che al momento della pubblicazione di questo articolo sia
stata rilasciata la versione definitiva dello studio sulle problematiche connesse
alla progettazione, realizzazione e valutazione dei siti Web pubblici, contributo
tecnico indispensabile per la stesura del decreto ministeriale di cui all' art.
11 necessario ai fini della effettiva applicazione della legge. Emanato quest'ultimo,
la legge 4/2004 potrà definitivamente avere attuazione [nota
13].
Note al testo
Nota 1:
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Si veda altresì l'art. 2 dello Schema del Regolamento di attuazione della legge Stanca. Lo Schema di Regolamento di Attuazione, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, è disponibile all'indirizzo http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm.
Nota 2:
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Il glossario delle WCAG 1.0 indica per “accessible" ("accessibile", in italiano): "content is accessible when it may be used by someone with a disability". Un'elencazione delle varie nozioni di accessibilità in campo informatico è contenuta in Accessibilità e tecnologie, di Patrizia Bertini, Milano, 2003, p. 6/8. In realtà l'accessibilità è – per quanto importante - solo un aspetto della progettazione dei siti internet: sul punto si veda Giovanni Acerboni, Progettare e scrivere per internet, Milano, 2005.
Nota 3:
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Si veda il comunicato stampa 4.11.2004 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello Schema di Codice dell'amministrazione digitale: http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2004_11_11.shtml. Lo schema di decreto è disponibile all'indirizzo http://www.interlex.it/testi/sch_codad.htm.
Nota 4:
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Il World Wide Web Consortium (W3C) è un consorzio internazionale non governativo creato nell'ottobre del 1994 con lo scopo di migliorare e assicurare l'interoperabilità dei protocolli informatici e linguaggi alla base del World Wide Web (WWW) al fine di assicurarne l'evoluzione. Il sito ufficiale italiano del W3C è all'indirizzo http://www.w3c.it/.
Nota 5:
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Il testo è disponibile all'indirizzo http://www.governo.it/Presidenza/web/circ13mar2001_FP.html.
Nota 6:
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Il testo è disponibile all'indirizzo http://www.governo.it/Presidenza/web/circ6set2001_AIPA.html.
Nota 7:
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Il sito ufficiale della CNIPA è all'indirizzo http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/.
Nota 8:
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è di Tim Berners-Lee, fondatore del W3C e pioniere del World Wide Web, la frase secondo cui " The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect".
Nota 9:
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A. Bernardini - D. D'ALoisi - S. Ragazzini, Valutazione sperimentale dell'accessibilità dei siti della P.A., disponibile all'indirizzo http://www.webxtutti.it/pubblicazioni.htm.
Nota 10:
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Il progetto di legge Campa – Calmieri è disponibile, come gli altri di allora, all'indirizzo http://www.pubbliaccesso.it/normative/progetti_legge/index.htm sul sito PubbliAccesso del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).
Nota 11:
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WAI è l'acronimo di Web Accessibility Initiative, ovvero "Iniziativa per l'Accessibilità del Web". Si tratta di una sezione del World Wide Web Consortium (W3C) con il compito di produrre una serie di raccomandazioni tecniche, mirate a dare agli sviluppatori gli strumenti per rendere accessibili non solo i contenuti del Web, ma anche i programmi per navigare in Rete nonché quelli utilizzati per produrre e pubblicare contenuti. Le raccomandazioni che interessano sono le Web content Accessibility Guidelines (in italiano "Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web"), conosciute come WCAG e giunte attualmente alla versione 1.0, rilasciata dal WAI-W3C come documento ufficiale con valore normativo in data 5 maggio 1999, mentre è in fase di avanzata elaborazione la versione 2.0 delle WCAG, consultabile come bozza di lavoro ("working draft", in inglese) sul sito del W3C.
Nota 12:
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Così M. Diodati in Le linee guida W3C e la futura legge italiana sull'accessibilità in http://www.diodati.org/scritti/2004/guida/ele_acc02.asp.
Nota 13:
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Il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ha firmato in data 8 luglio 2005 il decreto in cui sono stabilite le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 183 dell'8 agosto 2005 ed è disponibile all'indirizzo http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm.
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Avvertenza: questa nota non è compresa nel testo dell'articolo, consegnato per la stampa a gennaio 2005.