Legge Stanca: la sanzione della responsabilità dirigenziale [versione divulgativa]
Indice
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Chi risponde dell'applicazione della legge Stanca?
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Casi in cui si verifica responsabilità dirigenziale secondo la legge Stanca
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Casi in cui non si verifica responsabilità dirigenziale secondo la legge Stanca
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Le "eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti"
Di cosa parla questo articolo
Questo articolo rappresenta la versione divulgativa dell'articolo "Legge Stanca: la sanzione della responsabilità dirigenziale", pubblicato l'1 gennaio 2005. L'articolo 9 della legge 9.1.2004 n. 4, nota come legge Stanca, sanziona con la responsabilità dirigenziale e disciplinare la violazione della legge. Generalmente citata come elemento dissuasore perché le pubbliche amministrazioni prendano sul serio le problematiche legate all'accessibilità, nella realtà la disposizione deve fare i conti con i principi generali in tema di responsabilità dirigenziale e, in ogni caso, con il fatto che la legge non dice che i siti devono essere accessibili.
Chi risponde dell'applicazione della legge Stanca?
L'art. 9 dello Schema del Regolamento di Attuazione di cui all'articolo 10 della legge Stanca, dispone che:
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le amministrazioni pubbliche centrali provvedono a nominare un responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa. In assenza di specifica designazione, la funzione è svolta dal responsabile dei sistemi informativi";
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Regioni, Province autonome ed enti locali hanno il compito di organizzare "autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente decreto".
Pur con una curiosa distinzione tra compiti di verifica dell'attuazione della legge, per le amministrazioni centrali, e compiti di verifica dell'attuazione del decreto attuativo, per Regioni, Province e enti locali, la norma lodevolmente mira ad individuare un soggetto permanentemente incaricato di monitorare l'applicazione della legge. A questo soggetto si chiede di verificarne l'applicazione, pena la responsabilità dirigenziale, qualora si tratti di dirigenti, o disciplinare, nel caso di dirigenti chiamati a svolgere funzioni dirigenziali.
Cos'è la responsabilità dirigenziale?
La responsabilità dirigenziale è una sanzione che si concreta allorché al dirigente siano contestati ed accertati:
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il mancato raggiungimento degli obiettivi;
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l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
Conclusesi positivamente le procedure previste a tal fine, l'esito è l'impossibilità per il dirigente di essere confermato nel medesimo incarico (nota 1).
La responsabilità dirigenziale e la legge Stanca
La legge Stanca aggiunge un terza ipotesi a quelle descritte, disponendo che "l’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare [...], ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti".
Le ipotesi di responsabilità dirigenziale diventano quindi:
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mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di conferimento dell'incarico al dirigente;
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l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente stesso;
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l'inosservanza della legge Stanca.
Come si giunge alla sanzione disciplinare
Agitare il fantasma della responsabilità dirigenziale per ottenere siti accessibili serve a poco. In primo luogo perché la responsabilità dirigenziale non si concretizza automaticamente al verificarsi delle ipotesi descritte, ma al termine delle procedure previste nel decreto legislativo 286/1999. Queste mirano a garantire che la sanzione venga emessa soltanto allorché, definite le procedure, possa "ragionevolmente ritenersi che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo sia dovuta alla inadeguata capacità professionale (o manageriale) del dirigente" (nota 2). Di più, essendo l'obbligazione in capo al dirigente una tipica obbligazione di risultato, non può dimenticarsi che le eventuali inadempienze debbono essere valutate tenendo conto, come ci ricorda la Presidenza del Consiglio dei Ministri in una circolare del 31 luglio 2002 (nota 3):
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dell'oggetto e della durata del contratto stipulato tra pubblica amministrazione e dirigente;
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degli obiettivi che il dirigente si è impegnato a conseguire, con riferimento:
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alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dalla pubblica amministrazione; nonché
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alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al dirigente ed al suo ufficio.
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Casi in cui si verifica responsabilità dirigenziale secondo la legge Stanca
Ma agitare il fantasma della responsabilità dirigenziale per ottenere siti accessibili serve a poco anche per un altro motivo. E cioè perché la sanzione si configura, dice l'articolo 9, alla inosservanza della sole prescrizioni in essa contenute. Esse sono, con riferimento ai soggetti pubblici:
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l'immotivata mancata considerazione del rispetto dei requisiti tecnici in materia di accessibilità, in sede di valutazione delle offerte per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici (art. 4, comma 1);
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il mancato adeguamento dei contratti in essere per "la realizzazione e la modifica di siti INTERNET" in occasione del loro rinnovo, modifica o novazione (art. 4, comma 2);
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l'autorizzazione alla concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, senza la verifica che tali beni e servizi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11 (art. 4, comma 3);
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la mancata messa a disposizione del dipendente disabile della strumentazione hardware e software e della tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità in relazione alle mansioni effettivamente svolte (art. 4, comma 4);
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il mancato inserimento, tra le materie di studio a carattere fondamentale, delle problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive in occasione della formazione e dell'aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 8, comma 1), da svolgersi "con tecnologie accessibili" (art. 8, comma 2);
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la stipula di contratti per "la realizzazione e la modifica di siti INTERNET" quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti tramite il decreto di cui all’art. 11 (art. 4, comma 2).
Casi in cui non si verifica responsabilità dirigenziale secondo la legge Stanca
E l'accessibilità dei siti? Pubblicare siti non conformi alle linee guida in materia di accessibilità non costituisce un'ipotesi di responsabilità dirigenziale secondo l'art. 9? La risposta è negativa, perché la legge Stanca non contiene una norma secondo la quale i siti debbono essere di per sé accessibili né l'art. 9 configura come specifica ipotesi di responsabilità disciplinare la pubblicazione di un sito non accessibile. Altro è se vi siano margini per ipotizzare una responsabilità del dirigente il quale - specificamente incaricato, sottolineo specificamente incaricato - non si sia attivato ad esempio pretendendo che il contratto stipulato con un privato per la realizzazione del un sito internet della pubblica amministrazione non sia correttamente eseguito sul punto, nel senso che il sito realizzato non risulta conforme alle linee guida. Ma questa è un'ipotesi estranea alla legge Stanca e comunque operante indipendentemente dall'articolo 9.
Le "eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti"
L'art. 9 si chiude con un richiamo alla "normativa penale e civile vigente" nell'intento di sottintendere e sottolineare le conseguenze non solo disciplinari che si accompagnerebbero ad una non corretta applicazione della normativa da parte dei dirigenti responsabili del servizio e comunque dei dipendenti incaricati. L'affermazione costituisce una sorta di ^memento mori^: ricorda cose già esistenti, cui nulla aggiunge. Va da sé infatti che tanto per i dirigenti che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la contestazione delle rispettive responsabilità non esclude l'applicazione della generale disciplina civilistica, penale e contabile generale sempre - ripeto, sempre che - la condotta del dirigente abbia configurato:
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un evento doloso o colposo da cui sia derivato un danno ingiusto (articolo 2043 c.c.);
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un fatto penalmente rilevante;
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un danno erariale in capo alla pubblica amministrazione.
Discorso complesso, per sua natura destinato ad un'esposizione
non certo divulgativa, che comunque difficilmente conduce nel senso che le parole
del legislatore possono suggerire ad un operatore non giuridico.
Note al testo
Nota 1:
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La responsabilità dirigenziale è prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato con l. 15.7.2002 n. 145. La responsabilità dirigenziale dell'art. 55 del medesimo decreto legislativo 165/2001. [torna al testo]. Link alle disposizioni di legge:
Nota 2:
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Così T. Miele, commento all'art. 21 in AA.VV, L'impiego pubblico - Commento al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Milano, 2003, pagg. 450. Le procedure per l'accertamento della responsabilità dirigenziale sono dettate dal decreto legislativo 30.7.1999, n. 286, art. 5. [torna al testo].
Nota 3:
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 31 luglio 2002 "Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza". Per comprendere il ruolo assegnato alla dirigenza pubblica nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, si veda la direttiva 4.1.2005 "Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione", approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, diartimento per l'innovazione e le tecnologie e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12-2-2005. Il testo è disponibile all'indirizzo: