Se non depositi non esisti: la legge 106/04
Adnkronos dell'11.5.2004
"Dall'italia impegnata nel regolamentare Internet arriva un nuovo allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al deposito in biblioteca dei siti web e delle altre pubblicazioni diffuse per via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, ha spinto Unione Consumatori a diffondere nelle scorse ore un preoccupato comunicato stampa". Così apre una nota di Adnkronos dell'11 maggio scorso, che continua riportando le preoccupate dichiarazioni dell'Unione Consumatori seconda la quale "fra sei mesi chiunque abbia un sito Internet con informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una multa fino a 1500 euro".
Il tam tam delle liste
In poche ore la notizia fa il giro delle liste e dei portali di riferimento. Il solo Punto Informatico riporta circa 500 commenti nell'arco di ventiquattro ore: la grande maggioranza degli interventi trova sconvolgente, inaccettabile, vergognoso e profondamente antidemocratico il disposto di legge. Qualcuno, prudentemente, suggerisce di attendere il Regolamento attuativo, che dovrebbe indicare i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti.
Cosa dice la legge
La legge n. 106 del 15.4.2004 dice, tra le altre, due cose semplici semplici:
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che "sono oggetto di deposito obbligatorio [...] i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap" (articolo 1)
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che tra le categorie di documenti destinati al deposito legale debbono comprendersi (articolo 4):
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documenti diffusi su supporto informatico (lettera q);
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documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q) (lettera r).
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Cosa non dice la legge
La norma ha per oggetto i documenti ma non li definisce. In verità, il legislatore ha già fornito la definizione di documento, o quantomeno di documento informatico. L'art.1 lett. A) del D.P.R. 10 novembre 1997, n° 513, dispone che infatti per documento informatico deve intendersi "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Se è così, tanto rumore per nulla perché solo la rilevanza giuridica farebbe scattare, in questa accezione, lo status di documento rilevante ai fini dell'obbligo di deposito.
Ma i siti sono documenti?
C'è di più. I siti non sono documenti ma "luoghi virtuali in cui un utente mette a disposizione di altri utenti dati, informazioni, programmi" (De Mauro). Questi - e non il sito che li contiene - saranno al più soggetti, se giuridicamente rilevanti, all'obbligo di deposito. Per tante vesti stracciate forse bastava un'occhiata al retro di copertina di un qualsiasi testo in materia di reti. O forse anche soltanto un buon dizionario di italiano.
Agosto 2006: viene pubblicato il Regolamento attuativo
Ma il legislatore non demorde: il 18 agosto 2006 esce sulla
Gazzetta Ufficiale n. 191 il decreto attuativo, D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
Per nulla pentito, il legislatore ha confermato l'obbligo del deposito, sanzioni
comprese, per i "documenti diffusi tramite rete informatica", dedicandovi
un intero capo (il settimo, articoli dal 37 al 40). Qualche cosa però è
passato, delle proteste degli utenti circa l'inattuabilità dell'obbligo:
si è così deciso che "le modalità di deposito dei
documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo regolamento",
mentre nel frattempo il Ministero promuoverà "forme volontarie di
sperimentazione del deposito [...], secondo le migliori pratiche e conoscenze
internazionali del settore" (articolo 37). Si resta in attesa.