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Nascondersi ai tempi di Internet: il sito della Regione Lombardia dedicato al Piano Casa

L'accordo Stato-Regioni noto come Piano Casa

Come ampiamente riportato dai mezzi di comunicazione, il 31 marzo 2009 Stato, Regioni ed Enti Locali hanno sottoscritto l'accordo noto con il nome di Piano Casa, finalizzato a consentire interventi eccezionali in materia di edilizia privata e housing sociale. In base all'accordo, ratificato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 1° aprile 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2009, n. 98, le Regioni si erano impegnate ad approvare entro novanta giorni proprie leggi in materia urbanistica destinate a consentire interventi straordinari di miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli edifici, nonchè di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale, introducendo nel contempo forme semplificate e celeri per l'attuazione di detti interventi.

Il Piano Casa della Regione Lombardia e il sito ^rilancioedilizia^

La Regione Lombardia ha dato attuazione all'accordo con legge 16 luglio 2009 n. 13 ("Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia"), pubblicata sul BURL n. 28 del 17 luglio 2009. Trattandosi di legislazione eccezionale che consente di operare in deroga agli strumenti urbanistici locali, sia pure per un arco temporale limitato, la Regione ha inteso agevolarne la comprensione e l'applicazione attraverso il sito ^rilancioedilizia^ [http://www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it/], realizzato da Lombardia Informatica, partner tecnologico della Regione Lombardia, ma i cui contenuti provengono direttamente dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione.

Le FAQ sul sito ^rilancioedilizia^

Il sito in questione tratta alla pagina ^FAQ^ gli interrogativi connessi alla applicazione delle legge regionale 13/2009. Si tratta, avvisa la Regione, della raccolta delle risposte alle domande più frequenti relative ai diversi aspetti della legge. Poichè le FAQ "vengono periodicamente aggiornate", gli utenti sono invitati "a prendere visione dell'intero elenco" prima di contattare, via email, la redazione del sito. L'avviso non dice che le risposte possono cambiare, ma solo che gli utenti, prima di scrivere sottoponendo nuovi quesiti, sono pregati di verificare se il sito non contiene già una risposta al proprio quesito.

In realtà, come vedremo, le risposte cambiano, senza che venga dato alcun avviso a questo proposito.

Il caso degli oneri di urbanizzazione

Tra le previsioni della legge vi è quella secondo cui era rimesso ai Comuni di deliberare, entro il 15 ottobre scorso, la misura dello ^sconto^ del contributo di costruzione, ossia dell'importo da versarsi al Comune in sede di realizzazione dei nuovi interventi. Si tratta di una somma composta in parte dalla partecipazione ai costi che il Comune ha sopportato o deve sopportare per consentire l'utilizzazione degli insediamenti (fognature, strade, reti idriche, impianti sportivi, scuole e così via, noti come oneri di urbanizzazione), in parte da una somma commisurata alle opere da realizzare (costo di costruzione). Per comprendere l'importanza di questi importi nel bilancio delle amministrazioni locali, basti ricordare che secondo un rapporto del 2008 della associazione artigiani e piccole imprese di Mestre (CGIA), "per molti sindaci l’espansione edilizia costituisce una fonte di gettito importante per mantenere in equilibrio i bilanci comunali", una ^provvidenza^ che arriva a rappresentare il 18% delle loro entrate, con punte del 25/30% in Lombardia. Con l'abolizione dell'Ici l'importanza delle somme legate alle trasformazioni del territorio è oggi ancora maggiore.

Una delle domande alla quale le amministrazioni locali erano maggiormente interessate era la seguente: poiché l'articolo 6 della legge regionale prevede l'applicazione automatica della riduzione del 30% del contributo di costruzione nel caso in cui i comuni non deliberino misure percentuali diverse entro il 15 ottobre, era possibile deliberare di confermare il contributo di costruzione per intero, ossia senza riduzioni?

La risposta della Regione è negativa. Si legge, infatti, alla pagina ^FAQ^, voce ^Comuni^, quesito n. 5 ("Il Comune può deliberare, entro il 15 ottobre 2009, di applicare, in relazione agli interventi contemplati dalla legge, il contributo di costruzione per intero?)" :

No. Per come è formulata la norma, è chiaro l’intendimento del legislatore di agevolare comunque, anche sotto il profilo economico, la realizzazione degli interventi. E infatti, da un lato, si afferma la facoltà di riconoscere una riduzione, non di confermare le regole ordinarie, dall’altro si prevede, in caso di assenza di determinazioni, una automatica riduzione, non l’applicazione delle normali tariffe.

Questo a partire dal 14 settembre 2009. Ma soltanto l'8 settembre 2009 alla stessa domanda la Regione rispondeva:

La formulazione letterale della norma non dà luogo a dubbi: per i Comuni si tratta di una facoltà ("possono riconoscere"), il che significa che è del tutto legittima l'eventuale determinazione comunale di applicazione piena del contributo di costruzione, composto - come noto - dagli oneri di urbanizzazione e dal contributo di costruzione. [v. pdf]

Al di là della facile ironia sulla evidente chiarezza della norma, che tanto chiara forse non era neppure per chi l'ha scritta, cosa è successo? Molto semplicemente, la Direzione Regionale ha cambiato idea. Il che è del tutto legittimo, soprattutto se si consideri che le FAQ regionali non hanno alcun valore giuridico, non trattandosi neppure di circolari interpretative, atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere che non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007).

L'esclusione del sito dai motori di ricerca

In questa sede non interessa indagare quale sia la risposta corretta alla domanda, quanto riflettere sul fatto che qualora si volesse cercare una versione precedente della pagina, ossia quella dell'8 settembre, la ricerca non darebbe risultato. Chi ha curato il sito della Regione ha infatti escluso che si possano effettuare ricerche attraverso wayback machine.

Se infatti si inserisce l'url http://www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it/ su Internet Archive [http://www.archive.org] si riceve la seguente risposta:

Robots.txt Query Exclusion.
We're sorry, access to http://www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it/ has been blocked by the site owner via robots.txt.

Ossia: siamo spiacenti, ma l'indicizzazione del sito xxx è stata impedita dal suo proprietario attraverso il file robots.txt.

Queste, infatti, le istruzioni del file robots.txt del sito della d.g.. regionale il 14 settembre 2009:

User-agent: *
Disallow: /

successivamente modificate in

User-agent: ls-indica
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /

Cosa significano queste espressioni?

User-agent: * significa che il file robots.txt si rivolge a tutti gli spider.
User-agent: ls-indica significa che solo l'agent ^ls-indica^ è autorizzato a scansionare il sito. Con ogni probabilità si tratta di un motore di indicizzazione della stessa Regione Lombardia.
Disallow: / indica a tutti gli spider di non indicizzare tutte le cartelle contenute nel sito.

A parte la ridondanza delle istruzioni, il risultato è il medesimo: nessuno dei contenuti del sito è raggiungibile attraverso Google o altro motore di ricerca.

I principi di disponibilità dell'informazione secondo il Codice dell'amministrazione Digitale

Che significato dare alla decisione della Direzione Regionale? E soprattutto, si tratta di un comportamento accettabile nell'ottica del Codice dell'Amministrazione Digitale? Non dimentichiamo che a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

e che a norma dell'articolo 53

Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonchè di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità

ponendo particolare attenzione perchè siano resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54, ossia i contenuti minimi dei siti delle p.a., e rimettendo allo Stato il compito di promuovere intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinchè realizzino siti istituzionali con le caratteristiche citate.

Insomma: se è chiara l'impronta che il legislatore ha inteso dare ai rapporti con i cittadini in ambito telematico, fa specie che una pubblica amministrazione come la Regione Lombardia scelga di ^nascondere^ un proprio sito attraverso i motori di ricerca, impedendo così agli utenti non soltanto di raggiungerlo se non attraverso collegamenti specifici, ma addirittura di utilizzare un motore di ricerca per ricercare specifiche parole o espressioni al suo interno. Poichè il sito in questione non è dotato di un suo motore di ricerca, l'utente è così costretto, una volta raggiunto il sito, ad un pellegrinaggio informatico al suo interno. Con l'ovvia moltiplicazione dei dati di accesso che i responsabili informatici potranno orgogliosamente mostrare ai propri committenti quali segno dell'interesse dei navigatori, ma che in realtà sono una sorta di ^falsi positivi^.

Conseguenze della sciatteria redazionale

Si potrebbe replicare che inserendo in un motore di ricerca la stringa "rilancio+edilizia+lombardia" il sito della d.g. regionale è al primo posto (solo) su Google.

Vero: ma è vero anche che inserendo un più comprensibile ed utilizzato "piano+casa+lombardia" non si ottiene alcun risultato. Verificando attraverso un qualsiasi servizio di rank checker, infatti, il sito non compare, ad esempio, tra le prime cento posizioni di Google, ossia, secondo le normali impostazioni del motore di ricerca più diffuso, le prime dieci pagine di risultati. Considerando che i navigatori difficilmente visitano la seconda pagina di risultati e praticamente mai dalla terza in poi, diciamo che il sito è invisibile.

Anche con riguardo a questa caratteristica c'é una riflessione in ordine al fatto che, per quanto meno importanti che in passato, una corretta descrizione del contenuto del sito (meta tag ^description^) e un ragionevole utilizzo delle parole chiave (meta tag ^keywords^) sono comunque di aiuto nel facilitare l'indicizzazione del sito da parte dei motori di ricerca.

Ma nel nostro caso la sciatteria progettuale ha condotto chi ha compilato il sito da un lato a copiare una stringa esistente e dall'altra a ignorare il valore richiestogli dal programma.

Questi, infatti, i meta tag ^description^ e ^keywords^ (ossia i tag html deputati a fornire informazioni aggiuntive su un documento ipertestuale), contenuti nell'home page del sito:

<meta name="description" content="Sito istituzionale della regione lombardia" />
<meta name="keywords" content="parole chiave" />

che possono essere così tradotti:

* Domanda: di cosa parla questo sito? Risposta: questo è il sito istituzionale della Regione Lombardia;
* Domanda: quali sono le parole chiave di questo sito? Risposta: le parole chiave sono "parole" e "chiave".

Se pure è vero che l'utilizzo dei meta non aiuta in modo rilevante il posizionamento su Google, è altresì vero che un uso scorretto e fuorviante dei meta può causare penalizzazione o cancellazione permanente dall'indice. Tanto valeva, quindi, non formulare i valori in questione.

Conclusioni

La scelta di ^nascondere^ ai motori di ricerca il contenuto delle pagine è errata almeno sotto due profili.

Perchè antistorica: trattandosi di un sito espressione dell'attività istituzionale di una pubblica amministrazione, non è possibile ignorare che l'evoluzione del diritto amministrativo va nel senso dell'efficacia a discapito della forma, nel senso che tra i criteri di verifica della legittimità dell'azione amministrativa si colloca a pieno titolo la capacità dell'azione di raggiungere l'obbiettivo prefissato (Cerulli Irelli, 2002). Se l'obiettivo del sito in questione è quello di consentire una corretta applicazione della legge regionale n. 13/2009, perchè impedire l'utilizzo dei motori di ricerca? Al contrario, dovrebbe essere posta ogni attenzione affinchè il sito compaia nei primissimi posti nel momento in cui il navigatore cerca sul web informazioni sul piano casa regionale. Per capire qual'è l'attesa degli operatori professionali sul tema è bene tenere presente che la Regione stima tra i 5,8 e i 6,5 miliardi di euro l'insieme degli investimenti potenziali generati dalla attuazione della legge regionale 13/2009. Se l'azione amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (articolo 1, legge n. 241 del 1990), che senso ha rendere la vita del navigatore, soprattutto professionale, più difficile, solo per potersi garantire la libertà di intervenire sul sito senza lasciare traccia delle modifiche? Nessuno.

Perchè contraria ai criteri di scientificità che un sito istituzionale per primo dovrebbe rispettare: il web è alla disperata ricerca di sistemi di validazione che consentano di porre rimedio alla banalità del fatto che chiunque può pubblicare qualsiasi cosa, senza alcun filtro (Metitieri, 2009). Nel caso del sito della d.g. regionale, se la scelta di occultare il sito agli spider deriva dal riservarsi la modifica delle risposte alle questioni giuridiche e tecniche sollevate in particolar modo proprio dagli utenti, farlo senza rendere noto che si è cambiata opinione e, soprattutto, non spiegare perché è un atto di disonestà intellettuale nella misura in cui, paradossalmente, le opinioni provengono dallo stesso soggetto che ha scritto la legge, per ciò stesso investito di un'aura di autorevolezza.

Non c'è da vergognarsi a cambiare idea ogni giorno, ammoniva Dino Segre, a condizione di avere delle idee di ricambio. Escludere un sito istituzionale dai motori di ricerca per riservarsi il diritto di cambiare idea senza dar conto del perchè, non soltanto ripropone l'equivalenza cittadino=suddito ma, soprattutto, mina alla radice l'attendibilità stessa delle idee, vecchie e nuove. Nel caso della Regione Lombardia spiegare perchè si è cambiata idea può, e molto, aiutare l'utente a crescere nella comprensione delle leggi. Sempre che non si sia convinti, in una sorta di Controriforma del diritto, che le leggi siano qualche cosa di difficile da interpretare e che il popolo non possieda la capacità di intenderle. Inizio articolo

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