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Legge Stanca: sistemi esclusi

Il disordine e la confusione sono errori di progettazione, non attributi delle informazioni

Edward Tufte

Indice

Sintesi divulgativa

Questo lavoro costituisce la prosecuzione dell'analisi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 2004, n. 4, svolta con il titolo Legge Stanca: soggetti erogatori: esaminato il primo comma dell'art. 3, che individua i soggetti tenuti alla applicazione della legge, è la volta del secondo comma, che definisce i casi di inapplicabilità della stessa.

I casi di esclusione dalla legge 4/2004: l'articolo 3, comma 2

La legge 4/2004 definisce al secondo comma dell'art. 3 i casi di inapplicabilità della legge stessa:

Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Scopo della disposizione, analoga a quella contenuta nell'art 3 dell'originario disegno di legge governativo [nota 1], è quello di:

individuare i casi in cui sarebbe irragionevole pretendere l'accessibilità o almeno la piena accessibilità [Relazione accompagnatoria al disegno di legge: nota 2].

Tuttavia, mentre l'elenco delle inclusioni è definito soggettivamente, ossia attraverso l'indicazione dei soggetti cui la legge si applica, i casi di esclusione sono definiti oggettivamente, ossia attraverso l'indicazione delle fattispecie nelle quali la legge non trova applicazione indipendentemente dalla qualifica del soggetto interessato. Ovviamente, questa doppia griglia di valutazione crea dei problemi all'interprete, nella misura in cui duplica le metodologie di indagine.

Sistemi esclusi: qualche annotazione

Il secondo comma dell'art. 3 si presta ad alcune annotazioni. Esso non afferma tout court l'inapplicabilità della legge, nessuna sua norma esclusa, a determinati soggetti, bensì l'inapplicabilità delle - sole - disposizioni in essa contenute a riguardo di:

  1. "obblighi per l'accessibilità"

  2. riferibili a "sistemi informatici"

  3. destinati "per legge"

  4. ad essere "utilizzati da gruppi di persone disabili".

Ho spezzato il periodo per una migliore comprensione.

L'espressione "obblighi per l'accessibilità"

E' ragionevole ritenere che con essa il legislatore intendesse riferirsi agli obblighi normativi per l'accessibilità come descritti dal successivo articolo 4, che porta questa intitolazione, e non piuttosto al complesso degli obblighi tecnici contenuti nel Decreto Ministeriale 8.7.2005, dal titolo "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" o comunque ad ulteriori disposizioni della legge 4/2004. La distinzione potrebbe sembrare sottile, ma non lo è: se infatti il legislatore avesse voluto estendere l'esclusione all'intera legge non avrebbe fatto riferimento ai - soli - "obblighi per l'accessibilità".

L'espressione "sistemi informatici"

L'espressione non è compresa tra le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto 8.7.2005 contenente i "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici". In assenza di una definizione legislativa, può essere utile sapere che è stata la giurisprudenza penale a tentare di fornire una definizione generale di "sistema informatico" in sede di applicazione dell'articolo 615 ter del codice penale ("Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") [nota 3]. La definizione offerta dalla Corte di Cassazione è la seguente:

qualsiasi apparecchiatura più o meno complessa destinata a svolgere qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione, anche solo parziale, di tecnologie informatiche [nota 4].

Si tratta, come ampiamente sottolineato, di "una definizione incentrata sul passaggio dal dato all'informazione: nel senso che alla funzione di registrazione-memorizzazione elettronica di dati intesi quali rappresentazioni elementari di un fatto si affianca la funzione complementare di elaborazione-organizzazione logica di tali dati in insiemi più o meno estesi costituenti informazioni": rinvio in nota 5 per gli approfondimenti in merito. Segnalo infine che nonostante l'articolo 1 citi sia i sistemi informatici che i sistemi telematici - cui Internet appartiene a buon diritto -, i secondi non sono contemplati dall'articolo 3.

L'espressione "per legge"

L'espressione non rende la complessità dell'interpretazione che ne consegue. Basti dire che le modifiche costituzionali (artt. 117, commi 3 e 6, 118) e la riorganizzazione delle fonti normative tramite l'attribuzione diffusa di competenze, portano ad un diritto amministrativo più flessibile ed ad una amministrazione di risultati che modifica la concezione stessa della legittimità dell'azione amministrativa (Cerulli Irelli, 2002). L'espressione "per legge" viene quindi oggi intesa da una parte, di non poco peso, della dottrina come riferita ad ogni strumento attraverso il quale il legislatore è in grado di perseguire scopi istituzionali di regolamentazione normativa, quali regolamenti, delibere, determine, disposizioni attuative.

L'espressione "gruppi di persone disabili"

Quanto all'espressione in questione: premesso che l'espressione corretta sarebbe stata categorie e non gruppi, termine assolutamente generico, chi sono i disabili? La legge Stanca non lo dice. Un'elencazione di disabilità è rintracciabile nell'art. 1 della 12.3.1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», mentre una definizione di "persona handicappata" è contenuta nell'art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» [nota 6]. In realtà, pare che il legislatore non abbia voluto riferirsi né a questa né a quella. Si legge infatti nella Relazione di Accompagnamento [nota 7] che "si è preferito evitare una definizione di disabile, poiché:

È piuttosto in sede di determinazione delle regole tecniche per l'esecuzione della legge - avverte il legislatore - che si porrà il problema di operare, sia pure implicitamente, una distinzione, poiché "l'indicazione di specifici criteri di accessibilità dovrà rinviare, esplicitamente o implicitamente, alle caratteristiche dei soggetti cui viene permesso l'accesso" [Relazione di Accompagnamento, cit.]: di ciò manca tuttavia traccia nelle disposizioni attuative emanate.

In conclusione: chi è escluso dalla legge Stanca?

La domanda non è "chi", ma "cosa". Poiché le leggi si interpretano anzitutto secondo il dettato letterale delle stesse (art. 12 delle preleggi al codice civile), non può ignorarsi che l'art. 3 dispone l'esonero in ordine a sistemi informatici - che non definisce - e non a soggetti. Di più, il legislatore qualifica i sistemi a seconda che essi siano, o meno, destinati "ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili". Anche a voler ignorare le problematiche relative alla definizione di disabilità, quali sono le disposizioni di legge che espressamente vietano a persone disabili di far parte di gruppi di utenti? Chiedo scusa della domanda, ma veramente chi ha scritto il testo di legge pensava che potessero esistere disposizioni che vietano a persone disabili di far parte di "gruppi di utenti"? Nella sua sinteticità il testo della proposta ministeriale era ben più efficace:

Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilità non si applicano quando i disabili non sono fruitori delle risorse informatiche e dei servizi telematici in conseguenza delle finalità alle quali le risorse e i servizi stessi sono destinati.

Ben maggiori e più densi interrogativi presenta invece il secondo comma dell'articolo 3 qui analizzato. L'evidente assenza di preparazione giuridica degli estensori del testo licenziato, la mancanza di qualsiasi riflessione di ordine linguistico, prima che etimologico, unitamente ad una visione semplicistica della legge come elemento autoritario, ha fatto il resto. Esistono disposizioni che escludono dal rilascio di autorizzazioni o dall'accesso a professioni i soggetti che non posseggono caratteristiche psico-fisiche a volte espressamente determinate, a volte indicate in via assolutamente generica: si pensi al rilascio della patente di guida [nota 9], della patente nautica [nota 10], all'ottenimento dell'attestato di idoneità per l’attività di volo da diporto o sportivo [nota 11] o ai bandi per l'accesso alle carriere nei corpi militari [nota 12]. Ma non esistono disposizioni che escludono soggetti disabili tout court.

Una proposta di riscrittura dell'articolo 3

E' possibile che il legislatore intendesse altro: volesse cioè escludere dall'applicazione dell'intera legge i sistemi informatici, o le applicazioni con questi ottenute, destinati specificamente a categorie che svolgono un'attività dalla quale sono per legge esclusi soggetti non in grado, per le specifiche disabilità, di soddisfare i requisiti fisico-psichici richiesti. Se così fosse, una riscrittura dell'articolo sarebbe opportuna. Michele Diodati, che ha collaborato attivamente alla stesura di questo articolo, suggerisce che un ipotetico intervento da parte del legislatore dovrebbe tendere ad affermare quanto segue:

le pagine di un sito web dedicate specificamente all'uso o alla verifica di quelle abilità non possedute da alcune categorie di disabili possono essere non accessibili. Tutto il resto invece deve essere accessibile.

Esempio: un sito di un simulatore di volo dovrebbe essere lasciato inaccessibile nella parte che contiene gli esercizi di simulazione (non potrebbe essere altrimenti), ma deve essere reso accessibile nella parte che contiene elenchi di utenti, elenchi di requisiti, informazioni tecniche sulla partecipazione ai concorsi, ecc. Queste parti dovrebbero essere a tutto diritto liberamente consultabili anche da un disabile, per qualsiasi ragione interessato a quei contenuti. L'indicazione è chiarissima e, ad avviso di chi scrive, del tutto in linea con gli enunciati contenuti nell'articolo 1 in ordine ad obiettivi e finalità della legge. In un ipotetico calendario di verifica della efficienza della legge 4/2004 questo è certamente un punto, tra i tanti, da inserire.Inizio articolo

Note al testo
Nota 1:
Nota 2:
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Nota 11:
Nota 12:

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